Lo scorso 16 febbraio il Senato, ha approvato definitivamente, con modifiche il d.l. 244 del 2016, c.d. Milleproroghe, ed ha previsto il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 della decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio di lavoratori con disabilità, .
Si tratta in particolare delle norme che prevedono:
- l'obbligo per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti di avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto rientrante nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (si ricorda che nella normativa vigente fino al 31 dicembre 2016, tale obbligo sussiste solo qualora si proceda a nuove assunzioni);
- l'obbligo per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione di rispettare le quote generali di lavoratori dipendenti rientranti nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (anche nella relativa normativa vigente fino al 31 dicembre 2016, tale obbligo sussiste solo qualora si proceda a nuove assunzioni).
Resta valida quindi ancora per un anno la regola già in vigore per cui nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, dal momento in cui si effettua la nuova assunzione (la sedicesima) vi è un anno di tempo per adempiere all'obbligo di assunzione di un lavoratore disabile.
Le modifiche nella tempistica delle assunzioni dei lavoraori disabili rientranti nel collocamento obbligatorio erano state modificate dal decreto correttivo del Jobs Act D.Lgs 185-2016.