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ABROGATE MOBILITÀ E DISOCCUPAZIONE EDILIZIA DAL 1.1.2017

1 minuto, Redazione , 13/01/2017

Abrogate mobilità e disoccupazione edilizia dal 1.1.2017

Abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia dal 1° gennaio 2017 nel messaggio INPS n. 99 2017

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’INPS comunica che con mess. n. 99 del 11 gennaio 2017, che dal 1 gennaio 2017 sono stati abrogati i seguenti trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria:
- indennità di mobilità ordinaria;
- trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.
Tale abrogazione è dovuta alla L. 92/2012, c.d. Riforma Fornero, la quale comporta anche dal 1° gennaio 2017:
a) la cessazione dell’obbligo di versamento delle seguenti forme contributive:
1) contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile (art. 16, c. 2, lett. a), legge n. 223/91);
2) contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/91);
3) contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile (art. 15 legge n. 427/75);
b) le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo d adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità;
c) le aziende che hanno avviato la procedura di licenziamenti collettivi a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91;
d) l’abrogazione degli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

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