HOME

/

FISCO

/

CANONE RAI IN BOLLETTA: OK VIA IL BONUS ROTTAMAZIONE TV

/

CANONE TV 2017: FINO AL 31 GENNAIO POSSIBILE LA DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE

2 minuti, Redazione , 19/12/2016

Canone tv 2017: fino al 31 gennaio possibile la dichiarazione di non detenzione

I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo hanno tempo fino al 31 gennaio 2017 per comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, presentando il modello di dichiarazione sostitutiva

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con un comunicato stampa del 16 dicembre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo hanno tempo fino al 31 gennaio 2017 per comunicarlo presentando il modello di dichiarazione sostitutiva. Tuttavia, visto che la prima rata per il canone tv dell’anno 2017 scatta già a partire dal prossimo gennaio, per evitare il primo addebito e dover richiedere il rimborso, è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta).

Come presentare la domanda

Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it e della Rai www.canone.rai.it e va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite un’applicazione web, disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati (Caf e professionisti).

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo:
Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T.

– Sportello abbonamenti tv

– Casella
Postale 22

– 10121 Torino.

La dichiarazione sostitutiva può essere firmata digitalmente e presentata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].

Il modello di non detenzione ha validità annuale, e quindi va presentato ogni anno se ne ricorrono i presupposti. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la specifica sezione dedicata al canone tv sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.

La dichiarazione di non detenzione

 La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, da quest’anno, la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona abbia la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone tv per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.
Per superare questa presunzione ed evitare quindi l’addebito in fattura, i cittadini che non possiedono l’apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica). Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che se non veritiera comporta delle sanzioni anche penali (articoli 75 e 76 del DPR n.445/2000).

Attenzione: La dichiarazione sostitutiva ha validità perl’anno in cui è stata presentata: tuttavia, poiché l’addebito della prima rata di canone tv partirà già dal mese di gennaio 2017, è consigliabile presentare la dichiarazione di non detenzione entro il mese di dicembre (entro fine mese per la presentazione telematica, entro il 20 dicembre per la presentazione tramite posta) per essere sicuri di evitare eventuali addebiti in bolletta e di dover presentare, successivamente, un’istanza di rimborso.

Per le novità, gli approfondimenti e i dubbi consulta il nostro Dossier Canone Rai in bolletta

Tag: CANONE RAI IN BOLLETTA: OK VIA IL BONUS ROTTAMAZIONE TV CANONE RAI IN BOLLETTA: OK VIA IL BONUS ROTTAMAZIONE TV

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CANONE RAI IN BOLLETTA: OK VIA IL BONUS ROTTAMAZIONE TV · 08/02/2024 Canone speciale RAI: le tariffe 2024 per alberghi, residence, studi, mense ecc.

La RAI conferma le tariffe del canone speciale per l'anno 2024 per cinema e teatri, per gli altri gli importi sul sito RAI

Canone speciale RAI: le tariffe 2024 per alberghi, residence, studi, mense ecc.

La RAI conferma le tariffe del canone speciale per l'anno 2024 per cinema e teatri, per gli altri gli importi sul sito RAI

Canone RAI: entro il 31.01 dichiarazione di non detenzione apparecchio

Canone RAI: i cittadini che non detengono un apparecchio, possono presentare entro il 31 gennaio una dichiarazione ai fini dell'esenzione dal pagamento

Canone RAI 2024: importi da pagare per vecchi e nuovi abbonamenti

Le Entrate pubblicano i dettagli per pagare il Canone della TV: vecchi e nuovi abbonamenti 2024, i pagamenti in bolletta. Tutti gli importi

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.