Dal 27 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo codice deontologico dei Consulenti del Lavoro, che si applica anche alle società tra professionisti iscritte all’Albo dei Consulenti del Lavoro, nonché ai praticanti consulenti.
Nel nuovo codice interessante è l’art. 21, il quale prevede i rapporti con i praticanti, collaboratori e dipendenti; infatti, stabilisce che i Praticanti rappresentano il futuro della Categoria, pertanto il Consulente, non è solamente tenuto a fornire loro l’addestramento teorico e pratico necessario allo svolgimento della professione, ma deve anche consentire al praticante di partecipare a corsi specifici di formazione propedeutici al superamento dell’Esame di Stato. Inoltre, come disposto dal comma 4, dell’articolo 9, del D.L. n 1/2012, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, il Consulente del Lavoro, dopo i primi sei mesi di tirocinio dovrà riconoscere al praticante un rimborso spese forfettario. Il codice prevede infine che "per ragioni di decoro e dignità dell’Ordinamento Professionale, eventuali controversie insorte in ordine ai rapporti di praticantato troveranno composizione nell’ambito del Consiglio Provinciale" .