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ACCESSO ALL’ALBO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI: LE MODALITA’

1 minuto, Redazione , 15/02/2016

Accesso all’albo degli amministratori giudiziari: le modalita’

La domanda di accesso telematica all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati. Già obbligatorio il contributo annuale

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Il Ministero della  Giustizia, con Decreto ministeriale 26 gennaio 2016, pubblicato nella G.U. 11 febbraio 2016, n. 34, indica le modalità di tenuta ed accesso all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati di cui all'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. L’Albo nazionale degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati,è articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.
L’iscrizione all’albo degli amministratori giudiziari è possibile per chi, iscritto da almeno dieci anni nell’Albo professionale dei dottori commercialisti o degli avvocati, abbia svolto concretamente l’attività di custodia, amministrazione e conservazione di beni sequestrati.
Nell’albo è prevista anche una sezione di “esperti” in gestione aziendale da “utilizzare” nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende.

Per la domanda , è stato stabilito che il soggetto che intende presentare domanda d'iscrizione all'Albo, una volta autenticato attraverso il PST del ministero della Giustizia   potrà accedere alla sua «area riservata». Il richiedente, attraverso la sua «area riservata», potrà compilare la domanda d'iscrizione all'Albo in modo completamente informatizzato ed allegare i documenti. Gli allegati verranno associati alla domanda tramite bar-code. La domanda e i suoi allegati, dovrà essere scaricata dall'utente, sottoscritta digitalmente e inviata al sistema informatico per la sua trattazione in modalità on line. I formati degli allegati associati alla domanda devono essere in formato PDF e la firma digitale deve essere in formato PAdES o CADES.  Il richiedente, a seguito dell'invio della domanda, riceverà una comunicazione, mediante PEC, con l'indicazione del Responsabile del procedimento.

Da ricordare che , nonostante la mancata informatizzazione dell’albo, in capo agli iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari, è pienamente vigente l’obbligo di corrispondere il contributo previsto dal D.M. 19 settembre 2013, n. 160, per il funzionamento dell’Albo stesso.
Lo ha chiarito il Ministero della Giustizia, con nota del 4 febbraio 2015, Prot. 001967.U, in risposta ad un quesito formulato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Tag: PROFESSIONE AVVOCATO PROFESSIONE AVVOCATO PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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