Il debutto delle nuove norme pone, in maniera urgente, il problema di sapere se in relazione alle vecchie violazioni sia comunque possibile continuare a versare, quale sanzione alternativa la misura di 1/6 del minimo oppure se bisogna già applicare la nuova misura più pesante di 1/5.
La differenza non è di poco conto perché l'eventuale pagamento insufficiente da parte del contribuente determina l'invalidità assoluta del ravvedimento operoso effettuato. Il Dlgs 99/2000 prevede, come accennato, un inasprimento della sanzione alternativa prevista per le correzioni degli errori sostanziali e formali (per questi ultimi a partire dal quarto mese successivo alla violazione) che avvengono entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale la violazione è stata commessa.
Questa sanzione passa da un sesto a un quinto del minimo irrogabile.
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