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CARTELLE DI PAGAMENTO, SÌ ALLA COMPENSAZIONE CON CREDITI MA SENZA RUOLI

Cartelle di pagamento, sì alla compensazione con crediti ma senza ruoli

La compensazione fra le cartelle ed i crediti d’imposta è consentita, a condizione che non ci siano debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro

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E’ possibile estinguere le cartelle di pagamento, relativamente a tributi erariali (imposte sui redditi e addizionali, Iva, Registro e altri tributi indiretti, Irap, ecc.) e relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione) mediante compensazione con crediti relativi alle imposte erariali stesse. A tal fine, occorre utilizzare, nei sessanta giorni dalla notifica, il modello F24 Accise (codice tributo RUOL). Non si possono utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In tali casi, è necessario estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti e solo successivamente si potranno utilizzare in compensazione i crediti disponibili. Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di cosiddetta “compensazione orizzontale” (cioè, fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24). Resta, quindi, esclusa dal divieto la cosiddetta compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (per esempio, quella Irpef con Irpef). Sono alcune delle precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella guida sulle cartelle di pagamento pubblicata il 26 agosto.

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