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REGISTRO REVISORI, NIENTE SANZIONI PER I RITARDI NELLA COMUNICAZIONE

1 minuto, Redazione , 18/09/2013

Registro revisori, niente sanzioni per i ritardi nella comunicazione

La Ragioneria Generale dello Stato precisa che non verranno applicate sanzioni ai revisori che effettueranno la comunicazione dei dati richiesti dopo il 23 settembre

Ascolta la versione audio dell'articolo
Con comunicato stampa di ieri 17 settembre, la Ragioneria generale dello Stato ha fornito alcune precisazioni, considerate le numerose richieste di informazioni in relazione all’approssimarsi del termine del 23 settembre 2013 per lo svolgimento degli adempimenti relativi alla prima formazione del Registro dei revisori legali. Tutti i revisori iscritti nel precedente Registro dei revisori contabili sono già transitati di diritto nel nuovo Registro e non devono procedere né ad una nuova iscrizione, né al versamento di alcun contributo. Con la prima formazione del Registro, è richiesto al revisore legale ed alle società di revisione legale di aggiornare i propri dati anagrafici, laddove questi siano obsoleti o incompleti, di comunicare i dati relativi agli incarichi di revisione legale in essere e di esprimere l’eventuale opzione per l’elenco dei revisori attivi o la sezione dei revisori inattivi. Pertanto, in caso di mancata trasmissione delle suddette informazioni, i revisori legali e le società di revisione legale sono comunque iscritti d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi. Il termine del 23 settembre è finalizzato solo ad assicurare una ordinata organizzazione del Registro dei revisori legali, ma l’accreditamento e la comunicazione delle informazioni sono possibili anche oltre questa data, sia per i vecchi che per i nuovi iscritti e, considerati i problemi tecnici di congestionamento del servizio, se i dati sono trasmessi in ritardo non si applicano le sanzioni previste dall'art. 17, comma 4, del DM 145/2012.

Tag: PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE

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