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CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA SUL “BONUS” DI DEDUCIBILITÀ

Contributi di previdenza complementare: i chiarimenti dell’Agenzia sul “bonus” di deducibilità

Deducibilità dei contributi di previdenza complementare: l’Agenzia illustra come utilizzare il plafond maturato nei primi 5 anni d’iscrizione dei lavoratori di prima occupazione dopo il 1° gennaio 2007

Ascolta la versione audio dell'articolo
Con la Risoluzione n. 131/E del 27 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i lavoratori al primo impiego, assunti dal 1° gennaio 2007 che hanno aderito ad una forma di previdenza complementare potranno, già dal sesto anno successivo e fino al 25esimo, aumentare il limite di deducibilità della contribuzione versata al fondo, elevando, così, fino ad un massimo di 7.746,86 euro, il tetto generalmente fissato in 5.164,57 euro annui. Il D.lgs. n. 252/2005 ha, infatti, previsto un regime di deducibilità fiscale in deroga, secondo cui a tali lavoratori è consentito nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione a forme previdenziali utilizzare un ulteriore ammontare di contributi deducibili pari alla differenza tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni. Tale soglia non può mai superare i 2.582,29 euro annui e fino all'esaurimento del plafond. Quest’ultimo, in ogni caso, può essere utilizzato solo per i versamenti che superano il tetto di 5.164,57 euro.

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Tag: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

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