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DECRETO OMNIBUS 2025: NUOVI FONDI PER IMPRESE, INFRASTRUTTURE, SOCIALE E TERRITORI

1 minuto, 30/06/2025

Decreto Omnibus 2025: nuovi fondi per imprese, infrastrutture, sociale e territori

Proroga sugar tax, IVA agevolata per oggetti d’arte, opere fuori dal PNRR, trasporti locali, protezione civile e aiuti per sismici e turismo, nel nuovo Decreto Omnibus di giugno

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero 95 del 30/06/2025
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.06.2025 n. 149, il c.d. Decreto Economia o Omnibus (decreto legge del 30.06.2025 n. 95) contenente disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Scarica il testo del decreto legge del 30.06.2025 n. 95

Il provvedimento, adottato dal Governo in ragione della straordinaria necessità e urgenza, rappresenta un intervento multisettoriale finalizzato sia alla prosecuzione di importanti misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sia al rifinanziamento di interventi prioritari esclusi dal perimetro del piano stesso.

Le norme contenute nel decreto spaziano dal rifinanziamento di opere pubbliche indifferibili, all’ampliamento del sistema di protezione civile regionale, fino a misure specifiche per il settore sanitario, per il rilancio del comparto turistico e per il sostegno all’innovazione in agricoltura e nell’industria. 

Sono previste inoltre importanti novità in materia fiscale e contributiva, tra cui:

  • la proroga dell’entrata in vigore della cosiddetta “sugar tax”, 
  • modifiche alla disciplina IVA su beni usati e opere d’arte, 
  • incentivi per le madri lavoratrici 
  • e interventi straordinari a favore delle zone colpite da eventi sismici.

In breve sintesi vediamo alcune delle disposizioni contenute.

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1) Sugar tax rinviata e IVA agevolata per oggetti da collezione

Rinvio dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate

Con l’art. 8 viene rinviata al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate (“sugar tax”).

Il rinvio è attuato mediante modifica all’articolo 1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che istituiva l’imposta sul consumo delle bevande con aggiunta di edulcoranti.

Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell’aliquota IVA ridotta

L’articolo 9 prevede che, per le cessioni di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione, fuori dal regime speciale del margine, venga applicata l’aliquota IVA ridotta del 5%.

L’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto dispone infatti l’inserimento del nuovo punto 1-novies) nella parte II-bis della Tabella A del DPR 633/1972, con il seguente testo: «1-novies) oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 [...] a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori».

La Parte II-bis è quella istituita dalla legge n. 208/2015 e successivamente integrata, che reca l’elenco dei beni soggetti all’aliquota IVA del 5%, di conseguenza:

  • questi beni godranno del 5% di IVA, se non sono ceduti sotto il regime speciale del margine.
  • se invece si applica il regime del margine, si utilizza l’IVA sul margine di profitto, secondo la disciplina speciale per i rivenditori di beni usati.

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2) Adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR

L'articolo 10 introduce una serie di modifiche e proroghe tecniche per adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation – Regolamento UE 2023/1114), che disciplina il mercato delle cripto-attività nell’Unione Europea.

Viene differito il calendario per l’applicazione del MiCAR in Italia, attraverso modifiche all’articolo 45 del D.lgs. 129/2024:

Disposizione originale
Nuova scadenza
Oggetto
30 giugno 202530 dicembre 2025Termine per presentare l’istanza di autorizzazione ai sensi del MiCAR (comma 1)
30 dicembre 202530 giugno 2026Termine massimo per continuare ad operare in via transitoria
31 maggio 202530 settembre 2025Termine per fornire documentazione ai fini di vigilanza
1° aprile 20251° ottobre 2025Decorrenza di obblighi per alcuni adempimenti
Primo trimestreTerzo trimestrePeriodo di riferimento per l’adeguamento ai nuovi obblighi

Deroga temporanea per operatori appartenenti a gruppi societari

È introdotto un nuovo comma 1-bis, che consente ad alcune società controllate o appartenenti a gruppi di continuare a offrire servizi in criptovalute senza autorizzazione (senza presentare istanza ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114), se una società del stesso gruppo ha presentato l’istanza MiCAR entro il 30 dicembre 2025 (in Italia o in un altro Stato UE), e fino a quando non riceve risposta (autorizzazione o diniego), ma comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Questa disposizione consente una maggiore flessibilità transitoria per operatori già attivi in ambito cripto, favorendo la continuità operativa durante l’implementazione del regolamento europeo.

Si chiarisce che il nuovo regime transitorio riguarda "persone giuridiche" (cioè società e non persone fisiche).

Si richiama per la definizione di “gruppo” l’articolo 2, paragrafo 1, punto 11 della Direttiva 2013/34/UE, che disciplina la redazione del bilancio consolidato nei gruppi societari.

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3) Estensione superbonus aree sismiche e proroghe per l’Aquila

L’art. 4 estende fino al 2027 l’applicabilità di misure straordinarie per i territori colpiti dai sismi del 2009 e 2016, incluse detrazioni al 110% per l’anno 2026 nei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

4) Disposizioni urgenti in materia di Start-up

L’articolo 18 introduce disposizioni urgenti per chiarire e rafforzare gli strumenti normativi a favore delle start-up e delle PMI innovative, con l’obiettivo di favorire gli investimenti privati e pubblici nel venture capital, assicurare certezza giuridica e semplificare l’accesso agli incentivi. 

Interpretazione autentica di “investimenti qualificati”
Si stabilisce che, nell’articolo 33 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193, la locuzione «gli investimenti qualificati» debba essere interpretata come: «gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati».
In questo modo si chiarisce che anche gli impegni contrattuali vincolanti (non solo gli investimenti già effettuati) possono rientrare tra i requisiti per accedere agli incentivi destinati a fondi o veicoli di investimento in start-up e PMI innovative. 

Quote minime di investimento qualificato
Si interviene sul comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo 33 della Legge 193/2024 per stabilire che:

  • A partire dal 1° gennaio 2025, almeno il 3% del portafoglio (paniere) di investimenti qualificati risultante dal rendiconto dell’anno precedente (cioè 2025) deve essere destinato a investimenti nelle start-up o PMI innovative per l’anno 2026.
  • La soglia del 3% diventerà poi obbligatoria "a partire dall’anno 2027", e non più dal 2026 come previsto inizialmente.

Chiarezza sull’utilizzo dei Fondi per il Venture Capital
Le risorse devono essere investite obbligatoriamente entro la durata del fondo (FVC) in ciascuna PMI destinataria, la quale deve soddisfare almeno uno dei tre requisiti alternativi previsti dal regolamento UE n. 651/2014, art. 21, par. 3, lettere a), b) o c), ovvero:

  • impresa non ancora attiva sul mercato;
  • impresa che opera da meno di 7 anni dalla prima vendita;
  • impresa che richiede un investimento iniziale superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni.

Allineamento normativo ai criteri UE per le PMI innovative

Si modifica infine l’articolo 1, comma 213 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituendo il vecchio elenco di condizioni con un riferimento unificato: “Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall’articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014.”

5) Disposizioni urgenti in materia di Turismo

L’articolo 14 introduce un pacchetto di misure urgenti a sostegno del benessere abitativo dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, con ricadute significative anche in termini di attrattività occupazionale, sostenibilità e rilancio del settore, in particolare prevede:

  • contributi per migliorare la qualità e l’accessibilità degli alloggi per i lavoratori del turismo
  • risorse triennali per investimenti e affitti agevolati;
  • condizioni minime di locazione agevolata (–30%);
  • benefici per le imprese che operano nel settore turistico e della ristorazione;
  • proroghe di bandi e progetti PNRR per favorire l’operatività e l’utilizzo delle risorse già stanziate.

Contributi per alloggi agevolati ai lavoratori del turismo

L'obiettivo è quello di garantire condizioni abitative dignitose e sostenibili ai lavoratori stagionali e stabili del turismo (compreso il personale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), incentivando le imprese a investire nella creazione o riqualificazione di alloggi e a ridurre i costi di affitto per i dipendenti. 

le risorse stanziate si suddividono in due filoni:

  • Investimenti in immobili ad uso abitativo per lavoratori del settore, per interventi di costruzione, riqualificazione, ammodernamento energetico e ambientale degli alloggi destinati ai lavoratori:
    • 22 milioni nel 2025
    • 16 milioni l’anno nel 2026 e 2027
  • Sostegno alla locazione di alloggi per i lavoratori, per abbattere i canoni di locazione da applicare ai dipendenti:
    • 22 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Destinatari dei contributi saranno:

  • imprese che gestiscono alloggi o residenze per lavoratori del turismo in via imprenditoriale;
  • gestori di strutture turistico-ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, ecc.);
  • gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.), come da Legge 287/1991, art. 5.

Entro 30 giorni dalla conversione del decreto, il Ministro del Turismo adotterà un decreto per:

  • individuare tipologie di costi ammissibili;
  • definire le categorie di beneficiari e le modalità per offrire alloggi in condizioni agevolate per almeno 5 anni;
  • prevedere una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato;
  • stabilire i criteri di assegnazione, i controlli, le procedure di revoca e di verifica dell’utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato.

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