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BUONO PATENTE AUTOTRASPORTO: IL TESTO DEL DECRETO CON LE MODALITÀ DI EROGAZIONE

2 minuti, 18/10/2022

Buono patente autotrasporto: il testo del decreto con le modalità di erogazione

Definiti i criteri e le modalità di erogazione del Buono patente per gli autotrasportatori e la procedura di accreditamento delle autoscuole; il testo del Decreto pubblicato in GU

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero del 30/06/2022
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicato in GU del 18.10.2022 n. 244, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 30.06.2022 che disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del "buono patente autotrasporto", di cui al Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto istituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge n. 156/2021.

A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, il Programma incentiva la formazione di nuovi conducenti per il settore dell'autotrasporto mediante l'erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone e di merci.

Il programma è gestito attraverso una piattaforma informatica denominata "Buono patenti", accessibile, previa autenticazione, direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che consente la registrazione dei beneficiari e l'accreditamento delle autoscuole accreditate.

Beneficiari del buono patente

Il Buono è destinato a cittadini italiani ed europei, di età compresa fra i 18 e i 35 anni, nel periodo tra il 1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2026, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, ovvero che intendano conseguire, anche cumulativamente, uno dei seguenti titoli:

  • di una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), del codice della strada;
  • della carta di qualificazione del conducente (CQC) di cui al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e di cui all'art. 116, comma 11, del codice della strada,

e consiste in un voucher patente autotrasporto, pari all'80% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 2.500 euro.

Modalità di accreditamento delle autoscuole

Le autoscuole potranno accreditarsi registrandosi sulla piattaforma informatica "Buono patenti", indicando:

  • la partita I.V.A., 
  • il codice ATECO relativamente all'attività svolta ai fini del presente decreto, 
  • la denominazione 
  • e i luoghi dove viene svolta l'attività,
  • la tipologia di servizi offerti,

e qualsiasi altra informazione necessaria a qualificarli come autoscuole accreditate, nonchè la dichiarazione che i buoni sono accettati esclusivamente per le finalità previste dal presente decreto.

Le autoscuole accreditate saranno inserite in un apposito elenco consultabile dai beneficiari attraverso la piattaforma informatica.

L'avvenuto inserimento nell'elenco implica l'obbligo, da parte delle autoscuole, di accettazione dei buoni.

Tag: AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Allegato

Decreto del Ministero Infrastrutture del 30.06.2022
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