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AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE): L'AGENZIA FA IL PUNTO

2 minuti, 28/05/2014

Aiuto alla Crescita Economica (ACE): l'Agenzia fa il punto

Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia in merito alle modalità di applicazione dellagevolazione ACE "Aiuto alla crescita economica"; Circolare del 23.05.2014 n. 12

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 12 del 23/05/2014
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 23 maggio 2014 n. 12/E fornisce alcune precisazioni in relazione alle modalità di applicazione dell’agevolazione ACE e chiarimenti in ordine alla disciplina antielusiva contenuta nell’articolo 10 del decreto ACE. In considerazione delle analogie che caratterizzano alcuni aspetti della norma sull’ACE con le disposizioni già previste per la DIT, si considerano ancora attuali i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria in merito alle fattispecie che risultino assimilabili per le due discipline di riferimento (in primis, cfr. circolare n. 76/E del 6 marzo 1998 del Ministero delle finanze).
 
Si ricorda che l’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rubricato “Aiuto alla crescita economica (ACE)”, ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
 
L'obiettivo perseguito con l’ACE, tenendo conto delle esigenze di rafforzamento dell’apparato produttivo del sistema Paese, è quello di incentivare le imprese che si finanziano con capitale di rischio mediante una riduzione della imposizione sui redditi.
 
In estrema sintesi, l’agevolazione consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Detto rendimento nozionale è stato fissato al 3% per i primi tre periodi d’imposta di applicazione della normativa in parola, mentre “ per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l’aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento ”.
 
Indice della Circolare:
Premessa
1 Ambito soggettivo di applicazione della disciplina ACE
1.1 Soggetto che cambia la residenza portandola dall’estero in Italia
1.2 Società in amministrazione straordinaria
1.3 Redditi determinati in maniera presuntiva: reddito minimo società di comodo
1.4 Determinazione del tax rate domestico delle Controlled Foreign Companies
2 Meccanismo generale di applicazione dell’agevolazione
2.1 Determinazione dell’incremento di capitale proprio per i soggetti con periodo d’imposta superiore o inferiore all’anno solare
2.2 Conferimenti a fronte di delibere di delega agli amministratori
2.3 Riclassificazione delle riserve da indisponibili a disponibili: riserva da first time adoption
3 Disciplina Antielusiva
3.1 Accrescimento ACE generato esclusivamente dall’utile non distribuito
3.2 Accrescimento ACE generato dalla conversione di prestiti obbligazionari
3.3 Conferimenti in denaro ricevuti da soggetti non residenti
3.4 Sterilizzazione dell’incremento di capitale proprio nell’ipotesi di incremento dei crediti da finanziamento
3.5 Acquisto di partecipazione di controllo da soggetto non residente
4 Impresa familiare e attribuzione del beneficio ACE
5 Deduzione ACE nel consolidato

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Allegato

Circolare Agenzia delle Entrate del 23/05/2014 n. 12/E
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