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RENDITE FINANZIARIE - TASSAZIONE CON UN'UNICA ALIQUOTA AL 20%

3 minuti, 28/03/2012

Rendite finanziarie - Tassazione con un'unica aliquota al 20%

Con la Manovra Bis di Ferragosto 2011 è stata data attuazione al criterio di unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, e cioè dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria; con Circolare del 28.03.2012 n. 11 l'Agenzia fa il punto sul nuovo quadro impositivo

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 11 del 28/03/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Aggiornata con la correzione di refusi pag. 47 e 48.

Con il DL 138/2011 (Manovra Bis di Ferragosto 2011), è stata data attuazione al criterio di unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, e cioè dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.

L’unificazione era stata auspicata da più parti nel corso degli ultimi anni e varie deleghe legislative in materia si sono susseguite sin dal 2003, pur in mancanza di una loro concreta attuazione.
Infatti, con la legge 7 aprile 2003, n. 80 era stata data delega al Governo per procedere ad un’omogeneizzazione dell’imposizione, a prescindere dagli strumenti giuridici utilizzati. Negli anni successivi si sono susseguiti due disegni di legge, uno nel 2006 che aveva dato luogo ad una Commissione di studio (cosiddetta Commissione Guerra) ed uno, più recente, nel 2011.
I principi contenuti nell’ultimo disegno di legge delega sono stati ripresi in concreto nell’articolo 2, commi da 6 a 34 del decreto legge n. 138 del 2011 (di seguito, “decreto”).

Tale articolo prevede l’introduzione di un’aliquota unica, intermedia fra quelle esistenti, pari al 20 per cento, in luogo delle previgenti aliquote stabilite in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari, disciplinando gli aspetti giuridici connessi a tale unificazione e prevedendo un’attenta disciplina transitoria, finalizzata ad evitare il più possibile segmentazioni dei mercati ed operazioni di arbitraggio conseguenti alla variazione dell’aliquota.

Con la Circolare del 28 marzo 2012 n. 11 vengono forniti chiarimenti in merito al nuovo quadro normativo delle rendite finanziarie.

Indice della Circolare:

Premessa
1. Ambito di applicazione
2. Deroghe all’unificazione dell’aliquota
2.1 Titoli pubblici italiani ed equiparati
2.2 Titoli obbligazionari emessi da Stati white listed
2.3 Titoli di risparmio per l’economia meridionale
2.4 Piani di risparmio a lungo termine
2.5 Altri strumenti e regimi per i quali opera l’esclusione

3. Decorrenza generale
4. Interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari
4.1 Obbligazioni e titoli similari italiani
4.2 Obbligazioni e titoli similari esteri
4.3 Decorrenza delle modifiche al regime fiscale delle obbligazioni e titoli similari italiani ed esteri

5. Conti correnti e depositi
6. Strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale emessi da soggetti vigilati
6.1 Ambito soggettivo
6.2 Ambito oggettivo
6.3 Decorrenza
6.4 Applicazione del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
6.5 Trattamento ai fini dell’IRES delle remunerazioni

7. Modifiche alle ritenute sugli utili
8. Fondi comuni di investimento
8.1 Il regime di tassazione degli OICR di diritto italiano
8.2 Ritenute non applicabili nei confronti degli OICR
8.3 Ritenute applicabili nei confronti degli OICR
8.4 Decorrenza e transitorio
8.5 Il regime di tassazione dei partecipanti agli organismi di investimento di diritto italiano ed estero
8.5.1 Determinazione della quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri
8.5.2 Decorrenza e transitorio

9 Gestioni individuali di portafoglio
9.1 Decorrenza e transitorio
10 Assicurazioni
10.1 Generalità.
10.2 Ambito oggettivo
10.3 Modalità applicative
10.3.1 Polizze rivalutabili e polizze unit-linked collegate ad un fondo interno
10.3.2 Polizze unit linked collegate ad un fondo esterno e polizze emesse da imprese estere comunitarie
10.3.3 Polizze “multiramo”
10.3.4 Rendite vitalizie in corso di costituzione
10.3.5 Polizze index-linked, polizze con specifica provvista di attivi e altri contratti vita e di capitalizzazione
10.3.6 Prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e rendite vitalizie aventi funzione previdenziale
10.4 Regime transitorio
10.5 Imprese operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi
11 Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461
12 Affrancamento del costo o del valore di acquisto
12.1 Esercizio dell’opzione
12.1.1 Regime dichiarativo
12.1.2 Regime amministrato
12.2 Determinazione del costo
12.3 Determinazione dell’imposta
13 Norme di coordinamento non specifiche di altri paragrafi
13.1 Modifiche alle ritenute sui proventi di cui all’articolo 44 lettere g-bis) e gter) del TUIR
13.2 Modifiche al comma 5 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973
13.3 Modifiche conseguenti all’abrogazione del comma 1-ter, articolo 2, del decreto legislativo n. 239 del 1996
13.4 Modifiche di coordinamento in materia di reddito di impresa
13.5 Modifiche di coordinamento relative ai fondi immobiliari e ai fondi pensione
13.6 Modifiche di coordinamento relative agli interessi corrisposti a soci di cooperative
13.7 Abrogazione del prelievo sui proventi derivanti da depositi a garanzia

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Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE REDDITI DI CAPITALE REDDITI DI CAPITALE

Allegato

Circolare del 28/03/2012 n. 11
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