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REGIME FORFETTARIO: IN ARRIVO IL RAVVEDIMENTO PER GLI ERRORI

Regime forfettario: in arrivo il ravvedimento per gli errori

Forfettario, da prevedere il ravvedimento di errori non dipendenti dal contribuente. In particolare si potrà ravvedere il comportamento che genera un reddito solo apparente

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Stando a recenti anticipazioni, il Governo è impegnato tra le altre novità fiscali anche nello studio di un provvedimento relativo al regime forfettario.

Si tratta in particolare di un rimedio per le uscite dal regime conseguenti ad errori. 

Vediamo maggiori dettagli della novità che qualora venisse approvata consentirebbe un maggiore chiarezza per i contribuenti in regime forfettario.

1) Regime forfettario: in arrivo il ravvedimento per gli errori

La possibilità di evitare che un soggetto in regime forfettario debba forzatamente uscire per effetto di errori che determinano un superamento solo apparente del limite di ricavi/compensi di 85mila euro (previsto dal comma 54 dell’articolo 1 della legge 190/2014) è all’esame del Governo. 

Il Senatore Massimo Garavaglia ha presentato in proposito una risoluzione con atto di indirizzo n. 7-00036 che si riferisce anche ad una precedente interrogazione parlamentare (n. 3-01477) con contenuto analogo. 

Peraltro, il tema è stato recentemente oggetto di due risposta ad interpello la n 26/2026 diffusa dall’agenzia delle Entrate il 10 febbraio 2026, successivamente corretta con la risposta n 68/2026 del 6 marzo 2026.

Nel caso di specie, un medico dichiarava l’uscita dal regime forfettario nel 2025 a causa di un errato inquadramento della sua figura professionale ad opera dall’Azienda sanitaria nell’anno precedente 2024, errore che aveva comportato l’erogazione di compensi per un importo maggiore di quelli spettanti. 

L’anno successivo, le somme in eccesso erano state restituite ma ciò non aveva impedito l’emissione di una certificazione unica attestante il provvisorio superamento del limite di compensi di 85mila euro e, di conseguenza, l’obbligo di abbandonare il regime forfettario. 

Con la risposta a interpello n 26/2026 tale conclusione sarebbe stata inevitabile e l’eccedenza d’imposta recuperata esclusivamente tramite istanza di rimborso.

A seguito di un più approfondito esame della documentazione, la risposta n 68/2026 ha prodotto un errata corrige delle Entrate che hanno affermato che: occorre far riferimento ai compensi effettivamente spettanti "valorizzando, caso per caso, le circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori (come, per esempio, nella fatturazione) che dei comportamenti assunti per porvi rimedio."

Il professionista può permanere nel regime forfettario nel 2025 e il recupero delle imposte non dovute assolte per il 2024 può avvenire non solo attraverso un’istanza di rimborso, ma anche tramite dichiarazione integrativa a favore. 

La risoluzione parlamentare ricorda che il comma 55 dell’articolo 1 della legge 190/2014 esclude dal computo delle somme percepite ai fini dell’individuazione del requisito-soglia di ricavi/compensi, i componenti positivi indicati dai contribuenti nelle dichiarazioni fiscali per migliorare l’esito degli Isa, a dimostrazione di come la collaborazione dei contribuenti debba essere valorizzata per evitare conseguenze negative ai fini del regime agevolato.

Si attendono ulteriori novità in merito.

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