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770/2025: NOVITÀ NEL QUADRO ST, IL CODICE 20

770/2025: novità nel quadro ST, il codice 20

Il Modello 770 da inviare entro il 31 ottobre presenta alcune novità al quadro ST: vediamo il codice 20 in sistituzione dei codici covid

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Il modello 770/2025, relativo al periodo d’imposta 2024, approvato con il Provvedimento ADE n 75896/2025 va inviato entro il 31 ottobre prossimo.

Quest'anno nel quadro ST nella sezione I e II) va indicata la rimodulazione delle note relative alle varie sospensioni dei versamenti che si sono susseguiti nel corso dell’emergenza sanitaria da COVID-19, da indicare nella casella n. 15.

Vediamo i dettagli.

1) 770/2025: novità nel quadro ST

Nel Modello 770/2025 nel quadro ST vanno indicate le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate. nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive.

Il quadro ST si compone di quattro sezioni:

  1. la prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sotto indicate. 
  2. la seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
  3. la terza sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi relative ai quadri di riferimento, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
  4. la quarta sezione deve essere utilizzata per indicare:
    • le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
    • l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di cui all’art. 19, commi da 13 a 17 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentati;
    • le imposte sostitutive di cui all’art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
    • l’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione;
    • l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133;
    •  imposta sul valore dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 2-sexies, D.L. n.24 settembre 2002, n. 209;
    • l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e l’imposta sostitutiva corrispondente a quella di cui all’articolo 7 del D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461 effettuati dal rappresentante fiscale di cui all’articolo 2, paragrafo 4 della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italia in materia fiscale;
    • l’imposta su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività in regime di risparmio amministrato e gestito, come introdotta dal comma 126 dell’art. 1, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) (codice tributo 1716).

Una delle principali novità presente nei quadri ST (sezione I e II) riguarda la rimodulazione delle note relative alle varie sospensioni dei versamenti che si sono susseguiti nel corso dell’emergenza sanitaria da COVID-19, da indicare nella casella n. 15.

Come specificato dalle istruzioni al modello "Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito nei versamenti anche nell’anno 2024, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e che abbiano esposto i versamenti utilizzando i codici da 1 a 15 nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, dovranno procedere alla compilazione dei punti 15 e 16"
In tal caso:

  • nel punto 15 deve essere utilizzato il codice:
    • 20 - Se il sostituto di imposta si è avvalso di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e ha già indicato le somme versate nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, utilizzando nel punto 15 i codici da 1 a 15. In tal caso, devono essere compilati esclusivamente il punto 7 (indicando le rate versate nel 2024 in forma aggregata, senza alcuna distinzione relativa alle diverse tipologie di sospensione), il punto 11 e il punto 16 (indicando il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025).
  • nel punto 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025 in virtù di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 individuate con il codice 20 nel punto 15.

Si evidenzia che la novità è costituita dalla sostituzione dei vari codici di sospensione (da 1 a 15) dei precedenti Modelli 770 con il nuovo e unico codice 20 da esso assorbiti.

Per le altre novità si rimanda alle istruzioni al modello.

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