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PEDAGOGISTI ED EDUCATORI 2025: NOVITÀ DAL MINISTRO

Pedagogisti ed educatori 2025: novità dal Ministro

Chiuse il 31 marzo le iscrizioni per i nuovi albi professionali pedagogista ed educatore. Interrogazione parlamentare sui decreti mancanti. Riepilogo dei requisiti

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E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 55 del 15.5.2024  per l'istituzione di due nuovi albi professionali per pedagogisti  ed educatori professionali socio-pedagogici. 

La nuova legge  delinea requisiti specifici per l'iscrizione e e l'istituzione del relativo Ordine nazionale. Si potrà essere iscritti ad entrambi gli albi. Le lauree richieste per l'iscrizioni saranno abilitanti.

Si attendono ancora due decreti ministeriali  di attuazione  ma nel frattempo è attivo un regime transitorio (vedi ultimo paragrafo)

Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli sui requisiti di accesso e l'iter di attuazione della novità e degli ALBI Professionali,  sul regime transitorio di prima applicazione e la risposta a interrogazione parlamentare sui decreti mancanti forniti  dal ministro della Giustizia Nordio il 28 marzo 2025..

1) Pedagogisti ed educatori professionali: i requisiti

Pedagogisti

La legge definisce il pedagogista come lo specialista a livello apicale, dei processi educativi con una formazione avanzata. 

Per esercitare legalmente la professione, sarà richiesto il possesso di una delle seguenti lauree:

  • Laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (56/S, LM-50);
  • Laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (65/S, LM-57);
  • Laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche (87/S, LM-85);
  • Laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education (87/S, LM-93);
  • Laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, secondo l'ordinamento precedente al D.M. 509/1999.

L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali, con tirocinio formativo, sara abilitante per l'esercizio della professione di pedagogista.

Inoltre, l'articolo 2 del DDL  apre la possibilità  di iscrizione all'albo agli insegnanti universitari e ai ricercatori che hanno contribuito al campo della pedagogia, consentendo loro l'accesso all'albo.

Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.

 Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.

 La professione  può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Educatori Professionali Socio-pedagogici

Gli educatori professionali socio-pedagogici sono professionisti di livello intermedio riconosciuti per il loro ruolo nei servizi socio-educativi e assistenziali, con requisiti di iscrizione che comprendono:

  • Laurea triennale in ambito socio-pedagogico o titoli equipollenti.
  • Accertamento delle competenze professionali acquisite, analogamente ai pedagogisti.

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2) Albi pedagogisti ed educatori socio pedagogici: titoli esteri

Il testo della legge specifica inoltre che :

  • Per l'esercizio della professione  di pedagogista  e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane.
  •  Per l'esercizio della professione  di educatore professionale sociopedagocico  e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

3) Albi e Ordine professioni educative iter di attuazione e novità 2025

 Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiranno  l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

La fase di  avvio si è chiusa con oltre 150 mila domande accolte. C'era attesa per una proroga annunciata nel decreto Omnibus ma poi non realizzata .

 I sindacati di categoria lamentano che non è chiaro  il termine da quando il requisito dell'iscrizione sia richiesto per le assunzioni . 

Un comunicato del dipartimento della funzione pubblica pero ha  affermato che «I Comuni potranno continuare a utilizzare fino all’anno scolastico 2026-2027 le graduatorie comunali vigenti»

Il disegno di  legge prevede l'emissione di due decreti ministeriali essenziali per l'attuazione completa :

  1. Decreto del Ministro della Giustizia,  responsabile per l'istituzione formale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, questo decreto definirà la struttura operativa, organizzativa e di governance dell'Ordine, delineando le responsabilità e i poteri in termini di gestione degli albi professionali.
  2. Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca: Sarà focalizzato sul riconoscimento dei titoli di studio necessari per l'iscrizione agli albi, garantendo che i percorsi formativi siano adeguati alle esigenze professionali del settore.

Non mancano gli scettici che affermano che l'ordine non sarà utile e costituira solo un aggravio di costi per gli iscritti.

Il decreto Milleproroghe 2025 ha previsto una proroga al 31 marzo 2025 per la presentazione delle domande di iscrizione all’Ordine delle Professioni pedagogiche ed educative  istituito dalla legge  L.55/2024 ma ancora vuoto per la mancanza dei decreti operativi. 

Vedi all'ultimo paragrafo le ultime novità.


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4) Albi o ordine pedagogisti ed educatori: disposizioni transitorie

 In sede di prima attuazione della  legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome ,

  •  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che  provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
  • entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto provvederà  agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province .

 In sede di prima applicazione  l'iscrizione sarà consentita, su domanda da presentare  entro 90 giorni a partire  dalla data della nomina del commissario 

  • a) per l'albo professionale dei pedagogisti:

1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;

2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;

4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

  • b) per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:

1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;

3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).


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5) Interrogazione parlamentare 28.2 e risposta del ministro 28.3.2025

Con una interrogazione parlamentare alcuni deputati hanno chiesto al Ministro della Giustizia in data 10 febbraio 2025 quando saranno adottati i decreti necessari per istituire ufficialmente gli ordini professionali dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici, previsti dalla legge n. 55 del 2024.

 Questi i passaggi principali della richiesta : 

"ad oggi, nonostante siano passati quasi nove mesi dall'entrata in vigore della citata legge, gli specifici decreti attuativi necessari al fine di stabilire le procedure per l'iscrizione ai suddetti albi, i termini, nonché le modalità per il funzionamento degli ordini regionali, non sono ancora stati emanati; tale ritardo – come denunciato dai comunicati stampa delle associazioni del settore sta creando notevoli difficoltà a migliaia di professionisti oltre che compromettere la qualità e la stabilità dei servizi territoriali in ambiti cruciali come l'educazione, l'inclusione e il sostegno allo sviluppo delle persone;

secondo quanto l'interrogante ha avuto modo di apprendere, oltre ai mancati passaggi ministeriali, i tribunali che hanno il compito di redigere gli elenchi delle richieste di iscrizione accettate per poi poter avviare le elezioni degli ordini regionali, sono colpiti da una carenza di personale che rende ancora più difficile l'espletamento dei compiti"

Il Ministro Nordio  con risposta scritta del 28  marzo 2025 ha spiegato che  effettivamente l'istituzione di questi ordini ancora incompleta  per la mancanza del  decreto  che definirà il funzionamento dell’ordine, la sua organizzazione interna e le regole per l’applicazione della nuova normativa. Tuttavia, per emettere il decreto, bisogna prima costituire il Consiglio Nazionale dell'Ordine, che sarà composto dai presidenti degli ordini regionali e provinciali (Trento e Bolzano). 

Quindi, prima di tutto, vanno istituiti gli ordini locali e bisogna organizzare le elezioni dei loro presidenti.

Al momento, mancano regole dettagliate su come i commissari dovranno creare gli elenchi regionali degli iscritti e quale sistema elettorale usare per eleggere i presidenti locali.  Su questo  il Ministero della Giustizia non può intervenire con istruzioni o circolari, perché la normativa affida questi compiti direttamente ai commissari.

Per risolvere questi problemi, il Ministero sta lavorando a una nuova normativa che definisca meglio questi passaggi. Nel frattempo, per garantire che i professionisti possano continuare a lavorare, è stata inserita una norma nel "Decreto Milleproroghe" che permette ai pedagogisti e agli educatori che hanno fatto domanda di iscrizione di esercitare la professione anche senza gli ordini ufficialmente operativi.

Infine, il Ministro ha ribadito l'impegno a istituire gli ordini il prima possibile e a garantire che tutti i professionisti con i requisiti possano continuare a lavorare senza interruzioni.

Di fatto quindi nel ribaltare la responsabilità sugli operatori del settore e annunciando l'emanazione di un nuovo provvedimento normativo,  il Ministro afferma che chi fa domanda di iscrizione può esercitare anche senza l'operatività degli Ordini.

Fonte immagine: Foto di Peggy und Marco Lachmann-Anke da Pixabay
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