L’articolo 5 del disegno di legge sulle semplificazioni per le imprese, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2025, modifica l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che disciplina l’uso di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
Con la riforma, gli strumenti «per la sicurezza sul lavoro» vengono esclusi dall’elenco di quelli soggetti ad accordo sindacale o autorizzazione dell’INL e inseriti nel comma 2 dello stesso articolo 4, che ne consente l’uso senza tali adempimenti.
I dispositivi destinati a garantire o migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro potranno dunque essere utilizzati senza necessità di accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche se comportano un controllo a distanza dei lavoratori.
Questo non significa libertà d’uso assoluta: restano infatti in vigore le previsioni del comma 3, secondo cui le informazioni raccolte tramite questi dispositivi possono essere utilizzate per finalità legate al rapporto di lavoro solo se i lavoratori sono adeguatamente informati sulle modalità d’uso e di controllo. Deve inoltre essere rispettata la normativa in materia di protezione dei dati personali.
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1) Formazione addetti primo soccorso
Il disegno di legge interviene anche sull’articolo 45 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), ampliando la platea dei soggetti autorizzati a formare i lavoratori addetti al primo soccorso. In base alla normativa attuale (DM 388/2003), la formazione è svolta da medici, che per la parte pratica possono avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altri professionisti specializzati.
La novità consiste nell’introduzione del comma 1-bis all’articolo 45 del D.Lgs. 81/2008, che integra l’articolo 3 del DM 388/2003: per cui d’ora in poi il medico potrà avvalersi, anche per la parte teorica, della collaborazione di personale infermieristico o di altri soggetti in possesso delle conoscenze teoriche previste dal programma formativo.
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