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L'ASSICURAZIONE INAIL DEI RIDER DIGITALI NEL 2025

L'assicurazione INAIL dei rider digitali nel 2025

Le nuove indicazioni operative INAIL su obblighi, calcolo premi e copertura per i ciclofattorini attivi tramite da piattaforme digitali. Circolare 40 2025

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La circolare INAIL n. 40/2025 chiarisce gli adempimenti per le imprese che utilizzano rider o ciclofattorini tramite piattaforme digitali, distinguendo tra tre diversi inquadramenti giuridici del rapporto di lavoro: autonomo, collaborazione etero-organizzata e subordinato. In tutti e tre i casi, la spesa per l’assicurazione è integralmente a carico dell’impresa titolare della piattaforma digitale.

 L'istituto  richiama la nota ministeriale 9 del 18 aprile 2025 (allegata)  che ha offerto  una lettura sistematica della normativa vigente,  qualificando giuridicamente le diverse prestazioni lavorative (autonome, etero-organizzate, subordinate).


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Leggi in proposito anche  Classificazione e tutela riders le indicazioni ministeriali

1) INAIL per piattaforme digitali: tre casi, tre modalità di calcolo

La circolare INAIL n. 40/2025 chiarisce gli adempimenti per le imprese che utilizzano rider o ciclofattorini tramite piattaforme digitali, distinguendo tra tre diversi inquadramenti giuridici del rapporto di lavoro: autonomo, collaborazione etero-organizzata e subordinato. In tutti e tre i casi, la spesa per l’assicurazione è integralmente a carico dell’impresa titolare della piattaforma digitale.

  • 1. Lavoro autonomo (art. 47-septies, D.lgs. 81/2015):

Se il rapporto è genuinamente autonomo, si applica la disciplina assicurativa prevista dall’art. 47-septies. In questo caso:

Il premio si calcola sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera, pari al minimale contributivo vigente per previdenza e assistenza, moltiplicato per i giorni di effettiva attività (cioè anche un solo ordine in 24 ore).

Si applica la voce di tariffa 0721 per consegne a piedi, in bici o moto (oppure la 9121 per veicoli diversi come auto).

L’impresa è tenuta a tutte le dichiarazioni e denunce tipiche del datore di lavoro (iscrizione, variazione, denuncia di infortunio, ecc.)

  • 2. Collaborazione etero-organizzata (art. 2, comma 1, D.lgs. 81/2015):

Qui si applicano le regole del lavoro subordinato, anche se formalmente si tratta di una collaborazione autonoma. L’imponibile per i premi:

è rappresentato dalla retribuzione effettiva o da quella prevista dal CCNL applicabile, e non dalla retribuzione convenzionale.

Si usa la voce tariffaria più pertinente rispetto alla qualifica contrattuale.

Vale il principio dell’automatismo assicurativo: se il rapporto viene riqualificato come subordinato, il premio va ricalcolato sulla base delle retribuzioni reali e dei minimi contrattuali

  • 3. Lavoro subordinato “pieno”:

Vale lo stesso principio del punto precedente, ma con l’aggiunta di tutte le implicazioni tipiche del contratto subordinato (assunzione formale, busta paga, orari, ferie, malattie, congedi). L’imponibile è la retribuzione lorda complessiva, non inferiore a:

  • retribuzione minima legale o contrattuale;
  • limite minimo giornaliero rivalutato annualmente da INAIL

2) Estensione assicurativa: cosa vale e cosa è cambiato per le consegne senza mezzi o in auto

La circolare ribadisce che, dal 1° febbraio 2020, i lavoratori autonomi che effettuano consegne in ambito urbano tramite piattaforme digitali sono soggetti a copertura INAIL obbligatoria, ai sensi del D.P.R. 1124/1965. Tuttavia, ci sono precisazioni importanti sull’ambito oggettivo della tutela:

Sono compresi: consegne con velocipedi, ciclomotori e motocicli (art. 47, c. 2, lett. a, Codice della Strada).

Inizialmente esclusi: consegne a piedi o con automobili (lett. b).

Ma l’INAIL ha deciso di ammettere anche questi casi, ritenendo che la tutela assicurativa non debba dipendere dal mezzo utilizzato. Questo consente alle imprese di includere nel perimetro assicurativo tutti i rider, a prescindere dalla modalità di trasporto

.Per il calcolo del premio, valgono tre criteri fissi:

  1. Il giorno lavorativo è “effettivo” solo se almeno una consegna è stata eseguita.
  2. Il premio giornaliero non è frazionabile in base alle ore lavorate.
  3. La voce tariffaria da applicare dipende esclusivamente dal mezzo di trasporto utilizzato per la consegna.

3) Indicazioni pratiche per le imprese: tariffe, obblighi e calcolo

Le istruzioni operative INAIL consolidate nella nota 866/2020 e confermate ora dalla circolare 40/2025 offrono ai consulenti e datori uno schema pratico per la gestione assicurativa dei rider:

L’iscrizione è obbligatoria per tutti i lavoratori che operano tramite piattaforme, anche se autonomi.

I committenti devono:

  • attivare l’assicurazione INAIL;
  • presentare denuncia di iscrizione;
  • comunicare variazioni e retribuzioni;
  • trasmettere infortuni e malattie professionali.

Importante: per ogni tipologia contrattuale è obbligatorio applicare la voce di tariffa appropriata e determinare correttamente l’imponibile:

Retribuzione convenzionale per autonomi.

Retribuzione effettiva/CCNL per collaborazioni etero-organizzate e subordinati.

Le imprese che non rispettano questi obblighi rischiano sanzioni e omissioni contributive. Il principio chiave, più volte ribadito, è che il tipo di rapporto di lavoro – e quindi la corretta determinazione del premio assicurativo – si valuta in base alle modalità concrete di svolgimento dell’attività, indipendentemente dalla forma contrattuale dichiarata.

4) Riepilogo obblighi INAIL riders 2025

Tipologia di rapportoRiferimento normativoBase imponibile per il premio INAILVoce tariffa INAILChi paga l’assicurazioneNote operative principali
Lavoro autonomoArt. 47-septies D.lgs. 81/2015Retribuzione convenzionale giornaliera, pari al minimo contributivo per la previdenza × giorni effettivi di attività• 0721: consegna con bici/moto
• 9121: consegna con auto o altri veicoli
Impresa titolare della piattaformaPremio a carico dell’impresa. Valido se il rider ha reale autonomia (nessun vincolo tramite app, geolocalizzazione, ranking, ecc.).
Collaborazione etero-organizzataArt. 2, comma 1 D.lgs. 81/2015Retribuzione effettiva o prevista dal CCNL applicabileVoce tariffaria coerente con il profilo professionaleImpresa titolare della piattaformaSi applicano le regole del lavoro subordinato solo ai fini assicurativi. La natura giuridica resta autonoma.
Lavoro subordinato (pieno)Art. 2094 c.c.Retribuzione lorda effettiva, non inferiore ai minimi di legge o contrattualiVoce tariffaria secondo la qualifica e attività svoltaImpresa titolare della piattaformaRapporto con assunzione formale. Applicazione completa di ferie, malattia, maternità. Premi su tutte le voci retributive.
Fonte immagine: OPEN AI
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