Il recente Decreto del dipartimento per lo sport dell'8 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2025, introduce nuove normative riguardanti la sicurezza, la salute e il benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico nelle manifestazioni equestri che si svolgono al di fuori degli impianti autorizzati. Il provvedimento nasce dalla necessità di regolamentare eventi pubblici e popolari con equidi, garantendo standard elevati di tutela della salute per tutti i soggetti coinvolti.
Ecco una breve sintesi delle misure previste con una tabella sulle scadenze previste per alcuni aspetti. Il decreto è già in vigore e si applica alle
istanze presentate a partire dal 11 marzo 2025
Qui il testo integrale con gli allegati tecnici di dettagliio.
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1) Sicurezza e tutela animali atleti e pubblico
Il decreto prevede nello specifico in tema di salute degli animali:
- Vietato l'uso di cavalli sotto i 4 anni.
- Divieto di impiego di cavalli purosangue inglese nelle corse di velocità.
- Obbligo di visite veterinarie prima dell'evento.
- Presenza obbligatoria di un medico veterinario ippiatra, garantita dagli organizzatori, e di un veterinario della ASL.
- Il medico veterinario dell'ASL deve compilare una scheda tecnica dopo ogni manifestazione e trasmetterla entro 7 giorni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Centro di Referenza per il Benessere Animale. Successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, l'Istituto deve inviare una relazione alla Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute, basata sui dati raccolti nelle schede tecniche.
Per la protezione di atleti e pubblico:
- Fantini obbligati a indossare caschi e protezioni conformi.
- Divieto di partecipazione per fantini con precedenti per maltrattamento animale.
- Istituzione di un elenco nazionale di tecnici esperti incaricati di valutare e certificare la sicurezza del terreno su cui si svolgono le manifestazioni equestri. Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste deve pubblicare entro 30 giorni l’elenco ufficiale dei tecnici attualmente autorizzati La formazione di nuovi tecnici sarà regolamentata da un decreto specifico e dovrà concludersi entro 90 giorni. I tecnici già operativi prima dell’entrata in vigore del decreto verranno automaticamente inseriti nell’elenco.
- Obbligo di delimitazione sicura del tracciato con barriere e materiali ammortizzanti. ( dettagli negli allegati al decreto)
Si ribadiscono inoltre:
- Divieto assoluto di sostanze dopanti per cavalli e fantini.
- Obbligo di controlli a campione prima e dopo le gare.
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2) Procedure di autorizzazione e segnalazione
Le manifestazioni devono essere autorizzate dall'autorità competente.
Segnalazione semplificata per eventi già approvati: Se un evento è stato autorizzato almeno una volta negli ultimi quattro anni, l'ente organizzatore può evitare una nuova richiesta di autorizzazione e presentare una segnalazione all'autorità competente. Questa segnalazione deve includere:
- Dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto delle condizioni di sicurezza.
- Relazione tecnica asseverata con elaborati tecnici aggiornati.
L'autorità competente ha 60 giorni per esprimersi: se non interviene, l'evento si considera autorizzato.
Se vengono riscontrate carenze, l'ente organizzatore ha 30 giorni per adeguarsi.
Una relazione annuale sulle manifestazioni equestri deve essere inviata entro il 30 novembre di ogni anno dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Centro di Referenza per il Benessere Animale, alla Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute.
Questa relazione si basa sulle schede tecniche che i medici veterinari delle ASL devono trasmettere entro 7 giorni dalla fine di ogni manifestazione.
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