HOME

/

PMI

/

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA'

/

REVISORI DI SOSTENIBILITÀ: COME FARE DOMANDA DI ABILITAZIONE

Revisori di Sostenibilità: come fare domanda di abilitazione

In vigore le regole per le domande dei Revisori della Sostenibilità: Decreto MEF in GU

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Gazzetta Ufficiale del 3 marzo iDecreto MEF del 19 febbraio con contenuto e modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società  di revisione  allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità,  nonché  contenuto, modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei  loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro.

Il MEF ha aggiornato le FAQ sul tema precisando che in sede di prima applicazione il D.M. 19 febbraio 2025 prevede due fasi:

  • Fase 1: a decorrere dal 4 marzo 2025 (data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale) possono presentare domanda di abilitazione ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 soltanto i revisori iscritti impiegati presso società di revisione (già) titolari di incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria (ex DNF) conferiti ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del D.lgs. 254/2016 da parte di soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 125/2024. Anche in ragione del numero esiguo dei soggetti coinvolti, la domanda di abilitazione deve essere predisposta manualmente compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilità;
  • Fase 2: in applicazione dell’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024, i revisori iscritti nel Registro, entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (vedi Circolare MEF n. 37/2024) potranno presentare domanda ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nell’Area Riservata del Portale Revisori.

Più precisamente, la data iniziale per la trasmissione delle domande sarà indicata con apposita determina emanata dal Ragioniere Generale dello Stato al termine delle necessarie implementazioni informatiche al Portale Revisori che si concluderanno presumibilmente nei mesi di agosto/settembre 2025.

Il decreto di cui si tratta consta di 9 articoli, vediamo i principali contenuti.

Scopri l'Offerta Formativa 2025 per Commercialisti, Revisori Legali e Imprese:

Ti segnaliamo Tool ESG: Reporting di Sostenibilità per i Bilanci 2024 un utile file excel per la gestione del processo di raccolta dati e orientamento alle informazioni di sostenibilità ESRS dei soggetti obbligati e volontari, e i 40 indicatori Banca - PMI. Ti consigliamo inoltre:

Vuoi sapere quando è sostenibile la tua azienda da 0 a 100? Scopri l'algoritmo di sostenibilità progettato ad hoc per le normative europee ed italiane con il Software Ecomate

1) Revisori di sostenibilità: requisiti per l'abilitazione

In particolare, si prevede che ai sensi dell'art 2 comma 1 del presente decreto possono chiedere l'abilitazione i seguenti soggetti: 

  • a) i revisori  legali  iscritti  nel  registro  in  possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter del decreto legislativo, inclusi i soggetti che non si  sono  avvalsi  del regime transitorio di cui alla successiva lettera d);
  • b) i revisori di uno Stato membro e di un Paese terzo secondo  le modalità stabilite con regolamento adottato ai  sensi dell'art.  2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo; 
  • c) le imprese di revisione legale di uno Stato membro dell'Unione europea secondo le modalità stabilite con regolamento  adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo; 
  • d) i revisori iscritti al registro entro la data del  1°  gennaio 2026  nel  rispetto  delle  condizioni  previste   dalla   disciplina transitoria di cui all'art. 18, comma 4, del  decreto  legislativo  6 settembre 2024, n. 125.

Scopri l'Offerta Formativa 2025 per Commercialisti, Revisori Legali e Imprese:

Ti consigliamo:

Vuoi sapere quando è sostenibile la tua azienda da 0 a 100? Scopri l'algoritmo di sostenibilità progettato ad hoc per le normative europee ed italiane con il Software Ecomate

Ti segnaliamo Tool ESG: Reporting di Sostenibilità per i Bilanci 2024 un utile File excel per la gestione del processo di raccolta dati e orientamento alle informazioni di sostenibilità ESRS dei soggetti obbligati e volontari, e i 40 indicatori Banca - PMI.

2) Revisori di Sostenibilità: la domanda di abilitazione

Nella domanda di abilitazione i  soggetti di cui  all'art.  2, comma 1, lettera  a),  indicano,  anche  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 

  • a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; 
  • b) il codice fiscale; 
  • c) l'indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il  recapito telefonico; 
  • d) il numero di iscrizione al registro dei revisori legali; 
  • e)  gli  eventuali  provvedimenti  in  essere  assunti  ai  sensi dell'art. 26, comma 1, lettere e) e g) del decreto legislativo; 
  • f) il nome, il  numero  di  iscrizione,  l'indirizzo  e  il  sito internet dell'eventuale società di  revisione  presso  la  quale  il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore; 
  • g)  ogni  altra  eventuale  iscrizione/abilitazione  in  albi   o registri di revisori legali o di revisori dei conti  in  altri  Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi,  con  l'indicazione  dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla  tenuta  degli albi o registri; 
  • h) la sussistenza dei  requisiti  di  onorabilità  definiti  con regolamento adottato dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  lettera  a)  del decreto legislativo; 
  • i)  l'eventuale  rete  di  appartenenza,  così   come   definita nell'art. 1, comma 1, lettera  l),  del  decreto  legislativo  e  nel Regolamento attuativo di cui  all'art.  10,  comma  13,  del  decreto
     legislativo; 
  • l) la  dichiarazione  di  impegno  a  comunicare  ogni  eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti; 
  • m) di aver provveduto al versamento del contributo di  iscrizione previsto di euro 50 indicando gli  estremi  della transazione necessari per identificare in maniera univoca  l'avvenuto pagamento; 
  • n) di aver svolto il tirocinio previsto  dall'art.  3,  comma  1, lettera d-bis) del decreto legislativo; 
  • o) di aver superato l'esame previsto dall'art.  4,  comma  3-ter) del decreto legislativo. 

La domanda di abilitazione, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, deve essere conforme alle prescrizioni di legge  in materia di bollo. 

La domanda di abilitazione per i revisori di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera d) deve contenere le informazioni di cui al comma 1, alle lettere da a) a m), nonché la dichiarazione di aver assolto gli obblighi  formativi  previsti  dall'art.  18, comma  4  del  decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. 

Il contenuto della domanda di abilitazione dei soggetti  di  cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e  c)  è  stabilito  con successivo decreto predisposto in conformità a quanto previsto dai  regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b)  e  comma  4, lettera f-bis) del decreto legislativo. 

I soggetti di cui all'art. 2, comma  1,  lettere  a)  e  d),  al momento della richiesta di abilitazione sono tenuti al versamento  di un contributo fisso a  copertura  delle  spese  amministrative  e  di segreteria pari ad euro 50,00. L'importo del contributo potrà essere rideterminato  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze.
Il contributo è versato con le modalità previste nell'art.  2, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023.
In deroga a quanto previsto dal  comma  2,  i  soggetti  di  cui all'art. 4, comma 3, versano il contributo di cui al comma 1 mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo. 

3) Revisori di Sostenibilità: presenta la domanda e i costi

La domanda deve  essere  predisposta  attraverso  la compilazione e la trasmissione on-line di apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito  istituzionale  della  revisione  legale accessibile mediante le diverse modalità di autenticazione personale.
Con determina del Ragioniere generale dello Stato è fissato  il termine iniziale per l'invio delle domande di abilitazione di cui al comma 1.
In deroga a quanto previsto al comma 1 e al fine  di consentire il  rilascio  dell'attestazione  di  sostenibilità   ai  soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 17, comma  1,  lettera a) del decreto legislativo 6  settembre  2024,  n.  125,  i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all'art. 18, comma 1 del citato decreto legislativo, da designare  quali  responsabili  dell'esecuzione  dell'incarico  di attestazione della  sostenibilità, possono presentare  domanda  di abilitazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

La domanda di abilitazione,  anche  in  ragione  del  numero esiguo dei soggetti coinvolti, deve  essere predisposta manualmente attraverso la compilazione di apposito modulo reso disponibile  nella sezione  pubblica  del sito istituzionale  della  revisione  legale dedicata alla sostenibilità e trasmessa a  mezzo  Posta  elettronica certificata. 

Scopri l'Offerta Formativa 2025 per Commercialisti, Revisori Legali e Imprese:

4) Revisori di Sostenibilità: valutazione delle domande e provvedimento di abilitazione

Relativamente alla valutazione delle domande esse sono esaminate  entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione.
Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   se   accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione al  richiedente  secondo  le  modalità  consentite dalla normativa  vigente,  assegnandogli  un  termine  non  superiore a trenta giorni per sanare le carenze.  Dalla  data  di  invio  della richiesta di integrazione e fino  alla  data  di  ricezione  di  tali elementi,  il  termine  previsto  dal  comma  1  per  il   compimento dell'istruttoria e' sospeso.
Decorso infruttuosamente il  termine di  cui  al  comma  2, il Ministero dell'economia e delle finanze,  Ragioneria generale  dello Stato, Ispettorato generale di finanza,  dispone,  con  provvedimento motivato, il diniego all'abilitazione.
Il  provvedimento di  abilitazione  è  assunto dal  Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Ragioneria  generale  dello Stato, Ispettorato generale di finanza,  che  provvede  altresì,  entro  il termine di cui al  comma  1, all'annotazione dell'abilitazione  nel registro assicurandone la pubblicità. 

L''abilitazione allo svolgimento dell'attività  di  attestazione della  sostenibilità  decorre  dalla  data  del   provvedimento   di abilitazione di cui all'art. 6, comma 4, ovvero, per  i  soggetti  di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), dalla data di avvenuta ricezione della domanda  di  abilitazione  così  come  indicata  nel  relativo provvedimento di abilitazione.

Ti potrebbe interessare la Circolare dedicata a:

La Circolare fa parte dell'Abbonamento Circolare del Giorno

Fonte immagine: Foto di Alexa da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA' · 23/04/2025 Sostenibilità ESG: obblighi di rendicontazione prorogati e ESRS semplificati

Report ESG: proroghe confermate e semplificazioni in arrivo. Un approfondimento sulla Direttiva UE 2025 794 pubblicata in GUE il 16 aprile 2025

Sostenibilità ESG: obblighi di rendicontazione prorogati e ESRS semplificati

Report ESG: proroghe confermate e semplificazioni in arrivo. Un approfondimento sulla Direttiva UE 2025 794 pubblicata in GUE il 16 aprile 2025

Appalti pubblici e Agenda 2030: una leva strategica per cambiare il modello di sviluppo

Strumenti, principi e obiettivi per un’amministrazione pubblica più efficiente, inclusiva e orientata allo sviluppo sostenibile

Rendicontazione di sostenibilità: il nuovo calendario

Regole UE in vigore con la riscrittura del calendario degli obblighi sui bilanci di sostenibilità delle imprese

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.