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SOSTITUTIVA AL 15% PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MEDICI: QUANDO NON SPETTA

Sostitutiva al 15% prestazioni aggiuntive medici: quando non spetta

L'Ade chiarisce che l'imposta al 15% non può riguardare anche il comparto privato accreditato, vediamo a che condizioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Consulenza Giuridica n 2  del 3 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sull'applicazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 imposta sostitutiva nella misura del 15 per cento sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale.

L'Agenzia risponde ad una Associazione che chiede di sapere se tale articolo possa essere applicato anche ai compensi erogati alle prestazione svolte per la sanità privata accreditata.

1) Imposta sostitutiva prestazioni aggiuntive medici: chiarimenti

L'articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario, alle condizioni ivi indicate, al fine di ridurre le liste di attesa per le prestazioni sanitarie.

Il comma 1 prevede che «I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità triennio 2019 2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi  dell'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento».

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, l'articolo 7, comma 1, del decreto richiama i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità triennio 20192021 del 23 gennaio 2024, il quale prevede che «Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni di cui all'art. 27, comma 8 (Orario di lavoro dei dirigenti) richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di:

  • ridurre le liste di attesa;
  • acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
  • in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia nonché dell'art. 7, comma 1, lett. b) (Confronto regionale).

L'agenzia evidenzia che come chiarito nell'interpello pubblicato il 17 dicembre 2024, n. 264, i commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto richiamano esplicitamente i contratti collettivi nazionali interessati dalla misura, vale a dire il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità triennio 20192021, del 23 gennaio 2024, e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità triennio 20192021.

L'articolo 1, comma 1, del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità, dispone che «il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021».

A norma del richiamato articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 3 agosto 2021, il comparto della contrattazione collettiva della Sanità ricomprende le «Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale».

Le medesime considerazioni valgono per il CCNL dell'Area Sanità relativo al personale dirigente.

La norma, dunque, circoscrive l'applicazione dell'agevolazione a quelle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti e dal personale sanitario cui si applica la contrattazione collettiva nazionale.

Alla luce di quanto premesso, si ritiene che l'imposta sostitutiva in commento non possa essere applicata ai compensi erogati al personale della sanità privata accreditata ai quali non si rendono applicabili i citati contratti collettivi.

Fonte immagine: Foto di Moondance da Pixabay
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