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ALBO GESTORI CRISI D'IMPRESA: CHIARIMENTI SUL TIROCINIO OBBLIGATORIO

Albo gestori crisi d'impresa: chiarimenti sul tirocinio obbligatorio

Con un aggiornamento alle FAQ del 24 febbraio la Giustizia chiarisce le regole sul tirocinio semestrale per gli iscritti all'albo gestori crisi d'impresa

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Nella sezione FAQ del sito dell'Albo gestori crisi d'impresa vengono forniti ulteriori chiarimenti per gli esperti intenzionati alla iscrizione.

In particolare, in data 24 febbraio si aggiornano le FAQ con la sezione D relativa a chiarimenti sul tirocinio semestrale.

Albo gestori crisi s'impresa: obbligo di tirocinio

Viene chiarito che rientra tra gli obblighi formativi di cui all’art. 356, comma 2, del d. lgs. n. 14/2019 anche lo svolgimento di un tirocinio non inferiore a sei mesi. 

La norma richiama espressamente anche la lett. c) dell’art. 4, comma 5, del d.m. n. 202/2014. 

Attenzione al fatto che, l’art. 356, comma 2 cit. non richiama invece il comma 6 dell’art. 4 del d.m. 202/2014, secondo il quale “Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 [ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili] … non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c)”

Alla luce del mancato richiamo del comma 6 cit. a opera dell’art. 356 cit., il tirocinio semestrale è, allo stato, obbligatorio per tutte le categorie di soggetti legittimate a iscriversi all’albo, ivi inclusi avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili

Pertanto, tutti i soggetti che richiedono l’iscrizione all’albo devono dimostrare di aver svolto il tirocinio. 

Albo gestori crisi s'impresa: in cosa consiste il tirocinio

Con altra faq viene inoltre chiarito che, il tirocinio: 

a) deve avere durata non inferiore a 6 mesi complessivi, eventualmente raggiunti sommando i periodi di tirocinio - non concomitanti - svolti presso diversi soggetti anche in modo non continuativo; 

b) deve essere svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, senza che costoro a loro volta debbano aver frequentato corsi di formazione, svolto il tirocinio o vantino il requisito alternativo previsto per il primo popolamento; 

c) deve consistere nella partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni; 

d) deve consentire l’acquisizione delle relative specifiche competenze. Si precisa che il tirocinio può essere svolto anche in concomitanza con altre attività e che, in caso sia svolto presso un commissario giudiziale - la cui specifica attività non è espressamente richiamata dall’articolo 4, comma 5, lett. c) cit. -, l’interessato deve aver partecipato all’attività di vigilanza da questi espletata su una o più determinate procedure. 

Attenzione al fatto che, l’obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione, anteriormente, in concomitanza o successivamente al corso di formazione, a prescindere dalla collocazione temporale del periodo o dei periodi in cui è stato svolto. 

Alla data della domanda, pertanto, il tirocinio deve essersi concluso. 

Albo gestori crisi s'impresa: come dimostrare il tirocinio

In merito al requisito dello svolgimento del tirocinio si evidenzia che va documentato, mediante upload, unitamente agli ulteriori obblighi formativi (formazione iniziale), nell’apposita voce del portale riferita agli obblighi formativi di cui all’art. 4, comma 5, lett. b), c) e d) del d.m. 202/2014. 

Può essere documentato attraverso apposita certificazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d) del d.m. n. 75/2022, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare: 

  • a) l’ente o gli enti, ovvero il professionista o i professionisti, presso i quali è stato svolto, con specifica indicazione dell’incarico o degli incarichi ricevuti dal/i professionista/i; 
  • b) la durata, non inferiore a 6 mesi, e l’epoca del tirocinio (data di inizio e fine); 
  • c) l’attività cui il tirocinante ha partecipato (quale elaborazione e/o attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, verifica dei crediti, accertamento del passivo, amministrazione e liquidazione dei beni, attività di vigilanza su una o più determinate procedure); 
  • d) le specifiche competenze acquisite dal tirocinante. 

Non è richiesto che il tirocinio sia stato segnalato al competente ordine professionale.

Leggi anche Albo gestori crisi d'impresa: tutte le regole per gli approfondimenti

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