Nella legge di bilancio 2023, Legge 197 2022 all'art 1 comma 293 viene previsto un rafforzamento del sostegno economico a favore dei soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata (derivante da esposizione all'amianto) riconosciuta dall’ INAIL.
In particolare:
- ai superstiti dei soggetti deceduti per malattia professionale connessa all'esposizione all'amianto, la misura della prestazione aggiuntiva dal 1 gennaio 2023 sale al 17%;
- ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto, oppure per esposizione ambientale, è aumentata da 10mila a 15mila euro la prestazione di importo fisso che viene corrisposta su domanda.
BENEFICI ECONOMICI aggiuntivi PER PATOLOGIE DA AMIANTO | IMPORTI 2023 |
---|---|
Prestazione aggiuntiva superstiti | 17% della rendita mensile invece che 15% |
Prestazione una tantum per esposizione familiare o ambientale | 15mila euro, invece che 10mila |
Prestazioni INAIL per patologie da esposizione all'amianto
Vale forse la pena ricordare che
- La Prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell'amianto è destinata ai lavoratori titolari di rendita affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto o, in caso di morte, ai loro superstiti titolari di rendita riconosciuta quale superstite di un lavoratore vittima dell’amianto. È una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, non soggetta a tassazione Irpef, prevista dalla legge finanziaria 2008 (n.244/2007). Viene erogata in automatico dall'INAIL.
- l'Indennità una tantum per il mesotelioma non professionale erogata dal Fondo per le vittime dell’amianto (inizialmente in forma sperimentale nel 2015 e prorogata fino all'entrata a regime nel 2021), riguarda invece i soggetti che sono stati esposti all'amianto non per motivazioni professionali ma per
- "esposizione ambientale" nel territorio italiano oppure
- esposizione familiare (convivenza con un operatore professionale dell'amianto impiegato in Italia).
Nella circolare Inail 6 novembre 2015 , n. 76 viene specificato che per accertare l'insorgenza della patologia i periodi di esposizione devono essere, compatibili e che si considera utile una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione.
L’istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data di accertamento della malattia.utilizzando il Mod. 190 E allegato alla circolare n. 25/2021, via raccomandata o PEC.