Con il messaggio 4653/2022, del 28 dicembre l’INPS aveva comunicato che entro il 27 gennaio 2023 va effettuata la dichiarazione delle prestazioni del Fis e dei fondi di solidarietà bilaterali già fruite da parte dei datori di lavoro che intendano effettuare nuove richieste per il 2023 .
Con nuovo messaggio 583 del 7 febbraio precisa che il termine per le comunicazioni non è perentorio ma ordinatorio quindi l'invio può ancora essere effettuato in quanto consente un piu celere definizione delle nuove istanze di assegni di integrazione. (v. sotto ulteriori novità)
A questo fine metteva a disposizione un file excel semplificato che permette di calcolare quanti periodi sono ancora disponibili.Vengono conteggiate sia le prestazioni anticipate dal datore di lavoro che quelle a pagamento diretto INPS .
Il messaggio forniva in allegato i modelli e le istruzioni di compilazione e sottolineava anche che per il conteggio del residuo si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in trattamento di integrazione.
Domande FIS e Fondi solidarietà 2023
Per le nuove domande che , dato che le informazioni utili ai fini della verifica del rispetto del limite sono recuperate dai dati forniti con i flussi Uniemens va allegato alla domanda un nuovo file .csv semplificato, contenente solo la lista dei codici fiscali dei beneficiari con la relativa qualifica, come da allegato tecnico (Allegato n. 3).
Comunque , fino alla data del 28 febbraio 2023 i datori di lavoro potranno allegare alla domanda di assegno di integrazione salariale, in alternativa al formato semplificato, il file .csv nel formato conforme all’Allegato n. 3 della circolare n. 197/2015.
Dal 1° marzo 2023 tale file in formato .csv non potrà più essere utilizzato.
Nel solo caso in cui dall’istruttoria risulti superato il limite di 1/3 delle ore lavorabili, relativo all’unità produttiva occorrerà verificare che risultino inviati o completi i dati nel flusso Uniemens dei 6 mesi precedenti la domanda ed eventualmente provvedere a regolarizzare con la trasmissione dei flussi mancanti.
Aggiornamento 7.2.2023: invio in formato .csv
A parziale modifica del messaggio n. 4653-2022 INPS comunicava con messaggio del 7 febbraio 2023 che a seguito di un aggiornamento della procedura, è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in formato .csv. Pertanto, il file contenente la dichiarazione del fruito deve essere trasmesso esclusivamente nel suddetto formato, senza inserirlo in una cartella con estensione .zip.
In alternativa, è possibile trasmettere il file in formato .csv alla Struttura INPS territorialmente competente, tramite PEC.
Viene anche ricordato che una volta terminata al compilazione, il file .csv non deve essere più modificato.
Dichiarazione fruito: pubblicato il nuovo modello
Facendo seguito ai messaggi n. 4653/2022 e n. 583/2023, INPS fornisce il modello del file per la dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell’anno 2023 (Allegato n. 1).
Per quanto riguarda le modalità di compilazione e di trasmissione del file , l'Istituto rinvia alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata del manuale (Allegato n. 2).