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AFFITTI BREVI TURISTICI: APPROVATO IL CODICE UNICO EUROPEO

Affitti brevi turistici: approvato il codice unico europeo

L'UE approva in data 18 marzo il codice unico per gli affiti brevi turistici. Aumenta la trasparenza nel settore degli affitti di breve durata

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L'Unione europea il 18 marzo ha approvato il codice unico europeo sugli affitti brevi a destinazione turistica.

Il testo è atteso ora sulla Gazzetta dell'Unione per la definitiva entrata in vigore che renderà le regole operative in 24 mesi.

Ricordiamo che sullo stesso tema l'Italia sta ancora mettendo a punto il codice CIN in base alle nuove norme per il settore della ricezione breve dei turisti. Leggi Locazioni brevi e turistiche: codice CIN e sanzioni. 

Il regolamento prevede la costituzione di una banca dati unica europea delle locazioni brevi, che sarà in grado di contenere informazioni sul mercato con l’obiettivodi aumentare la tracciabilità di questi servizi, attraverso un processo di registrazione online armonizzato a livello europeo.

Nel regolamento UE si prevede un processo di registrazione attraverso il quale gli host individueranno le proprietà, comunicando: indirizzo, tipo di unità, numero di posti letto, identità del locatore, ecc.

Al termine del processo sarà rilasciato un numero di registrazione da inserire in un registro pubblico, che rappresenterà l’identificativo dell’immobile, consentirà di affittarlo e faciliterà i controlli da parte delle autorità.

Si mira quindi ad incrociare le informazioni trasmesse alle amministrazioni finanziarie grazie alla direttiva Dac7 che consente di tracciare le informazioni relative agli affitti messi online dai grandi portali di intermediazione. 

Locazioni brevi: che cosa sono

Secondo l'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le locazioni brevi sono “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa”.

Le locazioni brevi devono pertanto avere ad oggetto esclusivamente immobili ad uso abitativo e quindi unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.) nonché, in analogia con quanto previsto per la cedolare secca sugli affitti, singole stanze dell’abitazione.

Nelle locazioni brevi il contratto deve avere durata non superiore a trenta giorni. Tale termine deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale.

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