HOME

/

LAVORO

/

ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI

/

ANF: SPETTANO ANCHE AGLI EXTRACOMUNITARI CON FAMILIARI ALL'ESTERO

2 minuti, Redazione , 16/03/2022

ANF: spettano anche agli extracomunitari con familiari all'estero

La corte costituzionale conferma il primato del diritto europeo che richiede lo stesso trattamento in tema di prestazioni assistenziali per extracomunitari e cittadini italiani

Ascolta la versione audio dell'articolo


Con Sentenza n. 67 dell'11 marzo 2022, la Corte costituzionale afferma   il primato del diritto UE sulla normativa nazionale e di conseguenza è dovuto  il medesimo trattamento per i cittadini extracomunitari, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro,  rispetto ai cittadini italiani,   in materia di assegno per il nucleo familiare (ANF). Questo anche nel caso in cui alcuni membri della famiglia per un periodo  siano residenti all'estero .

La questione era stata posta dalla Cassazion dopo due rinvii    successivi alla  Corte di  giustizia dell’Unione Europea  che aveva ritenuto non compatibile la disciplina italiana  relativa all’ANF con due direttive europee (2003/109 sui soggiornanti di lungo periodo e 2011/98 sul rilascio di permesso unico di lavoro).  Se è vero che sono i familiari a beneficiare dell’ANF,   affermava la Corte di Lussemburgo – è altrettanto vero che l’assegno è versato al lavoratore  o pensionato, componente a sua volta del nucleo familiare. 

 L’obbligo di non differenziare il trattamento dei cittadini di paesi terzi  regolarmente soggiornanti è imposto dalle direttive in modo chiaro e  incondizionato,  e come tale ha un effetto diretto sulla normativa italiana .

In riferimento alla disciplina dell'assegno al nucleo familiare, nello specifico, va ricordato che l'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69  è stato ritenuto contrastante con la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nella parte  in cui afferma che  «per i cittadini non appartenenti all’Unione europea titolari di permesso di lungo soggiorno»,  non fanno parte del nucleo familiare  coniuge, i figli ed equiparati che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani. 

In occasione di quel rinvio alla UE, la Corte di cassazione  riferiva che  nella sentenza oggetto del ricorso  il giudice  ha riconosciuto  l’assegno per il nucleo familiare anche nei periodi di assenza dei familiari dal territorio italiano, previa disapplicazione dell’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69 del 1988, in quanto norma contrastante con il diritto dell’Unione europea. Ciò in ragione del fatto che "la disciplina nazionale dell’assegno per il nucleo familiare applicabile al cittadino italiano, contenuta nell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 69 del 1988, riconosce detto assegno indipendentemente dal luogo di residenza dei componenti il nucleo stesso"

Nella sentenza della  Consulta  dunque  si riconferma ancora una volta la  legittimità di tale decisione, spiegando che   le sentenze della Corte  Europea concorrono ad "assicurare e rafforzare il primato del diritto dell’Unione, alla cui  attuazione i giudici comuni  devono partecipare, «disapplicando all’occorrenza» qualsiasi disposizione del diritto nazionale  contrastante con il diritto dell’Unione."

  La competenza esclusiva della Corte di giustizia nell’interpretazione e  applicazione dei Trattati   ‘‘comporta, in virtù del principio di  effettività delle tutele, che le decisioni adottate sono vincolanti, innanzi tutto nei  confronti del giudice che ha disposto il rinvio’’.

Ti possono interessare:

La busta paga 2023  guida operativa di MC Prudente  eBook  243 pagg.  

La busta paga in edilizia di MC Prudente  eBook 80 pagg

La cessazione del rapporto di lavoro di C. Colosimo - Libro di carta Maggioli editore

Lavoratori  dipendenti e trasferimento di azienda di P. Ballanti  - eBook

La nuova informativa trasparenza ai lavoratori di P. Ballanti - eBook

Budget del personale e costo del lavoro  di M.Matteucci  - Ebook 


Tag: ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LAVORO ESTERO 2023 · 16/04/2024 Disoccupazione lavoratori rimpatriati: le regole INPS

Riepilogo delle istruzioni per l'indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati nel messaggio INPS 1328/2024

Disoccupazione lavoratori rimpatriati: le regole INPS

Riepilogo delle istruzioni per l'indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati nel messaggio INPS 1328/2024

Naspi e Discoll  2024: qual è il reddito massimo cumulabile?

Il limite di reddito dipendente , autonomo o occasionale compatibile nel 2024 con le indennità di disoccupazione NASPI (lavoratori subordinati) e DISCOLL (collaboratori)

Indennità spettacolo IDIS:  gli obblighi contributivi

Riepilogo dei contributi dovuti e compilazione Uniemens per i lavoratori destinatari dell'indennità di discontinuità spettacolo IDIS dal 1 gennaio 2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.