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RIFORMA FISCALE: NOVITÀ PER FORFETTARI E IRPEF. SI VA VERSO IL SUPERAMENTO DELL' IRAP

Riforma fiscale: novità per forfettari e IRPEF. Si va verso il superamento dell' IRAP

Riforma del fisco 2021: rimodulazione del regime forfettario, nuove aliquote IRPEF, eliminazione dell'IRAP, riduzioni dell'IRES. Oggi in discussione in Cdm

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Il disegno di legge delega dovrebbe essere oggi in discussione in Consiglio dei Ministri e la Nota di aggiornamento al Def (Nadef) appena approvata, ha anticipato che la base della riforma sarà la relazione votata dalle commissioni parlamentari lo scorso 30 giugno. 

Tra le misure probabili ci sono:

  • novità per il regime dei forfettari per lavoro autonomo
  • la modifica alle aliquote dell'IRPEF, 
  • il superamento definitivo dell'IRAP 
  • semplificazioni in tema IRES.

Vediamo le indicazioni che la relazione ha fornito e sulla base delle quali si sta orientando il Governo Draghi.

Il regime forfettario per il lavoro autonomo

Secondo le valutazioni della Commissione il sistema fiscale italiano dovrebbe conservare un regime agevolato e semplificato per le piccolissime imprese e i lavoratori autonomi:

  • a un livello di fatturato di 65.000 euro all’anno 
  • e aliquota proporzionale al 15 per cento
  • tranne per i primi cinque anni ad aliquota al 5 per cento.

L’attuale regime forfettario secondo la commissione presenta, tuttavia, alcune criticità e l'attuale assetto del regime forfettario finisce con l’inibire la crescita dimensionale delle piccole imprese, il che contrasta con l’obiettivo fondamentale della riforma, vale a dire la promozione della crescita economica. 

La Commissione ritiene utile l’introduzione di un meccanismo che non ostacoli la crescita di fatturato delle microimprese, dei professionisti, dei lavoratori autonomi, mediante l’introduzione di un regime transitorio che accompagni il contribuente verso la transizione al regime ordinario di tassazione IRPEF.

Si raccomanda, per il caso in cui il contribuente, in un determinato periodo d’imposta, consegua un ammontare di ricavi o compensi superiore all’attuale soglia di 65.000 euro, ma inferiore a un tetto opportunamente individuato, l’introduzione di un regime opzio­nale, con scelta irrevocabile da parte del soggetto passivo d’imposta, per la continuazione del regime forfettario nei due periodi d’imposta successivi, a condizione che in ciascuno di detti periodi d’imposta il contribuente dichiari un volume d’affari incrementato di almeno il 10 per cento rispetto a quello di ciascun anno precedente. 

  • Conseguentemente, le aliquote dell’imposta sostitutiva previste potranno essere aumentate, per il biennio in questione, rispettivamente, dal 15 al 20
  • dal 5 al 10 per cento. 

Si raccomanda, infine, per questa ipotesi, di accordare in favore del contribuente quale ulteriore misura di accompagnamento, la limitazione dei poteri di accertamento dell’Agenzia delle entrate per il periodo di vigenza dell’opzione; al termine del biennio agevolato, i contribuenti che hanno esercitato l’opzione fuoriuscirebbero definitivamente dal regime forfettario.

Modifiche alle aliquote IRPEF

L'IRPEF, l'imposta sulle persone fisiche è un tasto molto dolente. Infatti, ogni volta che la si modifica 

  • o si calano le aliquote e di conseguenza il gettito erariale 
  • o si aumentano le aliquote con conseguente dissenso tra i contribuente.

Un modo per riscrivere questa imposta la sta cercando questo Governo, che oltre ad agire sulle aliquote cerca di agire sulla base imponibile, in pratica a fronte di un aumento delle aliquote al 23% si avrebbe una riduzione della base imponibile, tale da avere gettito invariato. Lo scopo di questa idea è quella di semplificare l'imposta, che tra scaglioni, aliquote, flat tax ecc vede al suo interno una miriade di complicazioni di calcolo.

Ovviamente anche in questo caso sarà presente qualche eccezione come la flat tax al 5-15% per i forfettari e la cedolare secca, che per ora sembrano salve. Queste sono le misure allo studio stando alle prime indiscrezioni, ora non resta che aspettare il testo ufficiale.

Superamento IRAP

Il disegno di legge delega per il superamento dell'IRAP atteso in Consiglio dei Ministri prevede la riscrittura dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ricordiamo che nel documento a conclusione dell'indagine conoscitiva votato il 30 giugno scorso, le commissioni parlamentari Finanze raccomandano un «riassorbimento del gettito Irap nei tributi attualmente esistenti, preservando la manovrabilità da parte degli enti territoriali e il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale». 

Nelle considerazioni riportate nel Documento approvato dalla sesta commissione permanente: si legge che nell’ottica di una semplificazione del sistema tributario, e all’interno di un complessivo quadro di riforma in cui valutare gli aspetti di redistri­buzione del carico fiscale, la Commissione concorda sulla necessità di una riforma che porti al superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). 

Tale imposta fu, essa stessa, introdotta negli anni novanta come strumento di razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario. 

Tuttavia nel corso del tempo alcune scelte di politica economica (come il riconoscimento, nel 2015, della deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato) o di natura macroeconomica (il forte abbassamento del costo dell’indebitamento) hanno avvicinato notevolmente la base im­ponibile dell’IRAP a quella di altre imposte (l’utile di bilancio per le imprese in contabilità ordinaria, il reddito da lavoro autonomo o d’impresa per le imprese in contabilità semplificata). 

E comunque sia, anche volendo considerare le residue differenze, una riforma che si ponga come principale obiettivo lo stimolo alla crescita non può esimersi dal considerare in modo critico una imposta che, nonostante quanto detto in precedenza, ha come base imponibile la remunerazione dei fattori produttivi, la cui accumula­zione è la determinante della crescita economica. 

Pertanto, la Commissione raccomanda un riassorbimento del gettito IRAP nei tributi attualmente esistenti

Ricordiamo che l’Irap, imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è dovuta per l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. 

Sono soggetti passivi:

  • gli esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo, 
  • operanti sia in forma individuale che associata, 
  • gli enti non commerciali privati nonché le amministrazioni ed enti pubblici.

Semplificazione imposta sul reddito delle società IRES

La Commissione ha espresso l’esigenza di avviare inoltre una complessiva opera di semplificazione dell’imposta sul reddito delle società (IRES) al fine di avvicinare i criteri di redazione del bilancio ai fini fiscali a quelli del bilancio a fini civilistici

Nell’ambito della razionalizzazione della struttura del prelievo IRES, la Commissione ritiene sia importante concentrare tre tipologie di incentivi di particolare rilievo per la politica economica:

a) gli incentivi a comportamenti in linea con la transizione ecolo­gica; 

b) gli incentivi alle aggregazioni di realtà imprenditoriali di dimen­sioni minori 

c) gli incentivi al reinvestimento dell’utile in investimenti atti a migliorare la produttività a livello di azienda, nonché alle politiche aziendali tese alla creazione di posti di lavoro aggiuntivi.

Tali incentivi possono prendere la forma di una riduzione dell’aliquota applicata o della base imponibile, e dovrebbero riassumere le altre tipologie di incentivo attualmente presenti, al fine di ottenere un quadro chiaro e semplificato dei comportamenti virtuosi che la politica economica intende incentivare. 

Al fine di operare una semplificazione del sistema – e consentire un beneficio più immediato per l’impresa – la Commissione ritiene altresì utile considerare l’introduzione del meccanismo cosiddetto « carry back », in virtù del quale consentire la deducibilità delle perdite maturate in un determinato esercizio non solo dagli esercizi successivi (come attualmente previsto dall’articolo 84 del TUIR) ma anche dall’esercizio immediatamente precedente. 

Si raccomanda inoltre di estendere la platea dei contribuenti che possono accedere al regime di adempimento cooperativo (cooperative compliance), introdotto in Italia dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, alle società con fatturato non inferiore a un miliardo di euro.

Fonte immagine: Foto di kinkates da Pixabay

Tag: DETERMINAZIONE IMPOSTA IRAP DETERMINAZIONE IMPOSTA IRAP LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI

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