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CASSA INTEGRAZIONE: RITORNO ALLE REGOLE ORDINARIE DAL 1 LUGLIO 2021

3 minuti, Redazione , 01/07/2021

Cassa integrazione: ritorno alle regole ordinarie dal 1 luglio 2021

Riepilogo delle procedure ordinarie di accesso :si avvicina la scadenza degli ammortizzatori emergenziali con causale COVID 19 2021

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La cassa integrazione COVID 19 istituita dal dl 18 2020 sta per scadere vediamo cosa succede dal 1 luglio 2021 in tema di Cassa integrazione ordinaria .

Dal 1 luglio le aziende manifatturiere e dell'edilizia  potranno accedere nuovamente alla Cassa integrazione ordinaria   disciplinata dal dlgs 148/ 2015,  con alcune deroghe e alcuni paletti confermati . Di seguito  un sintetico riepilogo.

Si segnala che in data 9 agosto INPS ha publicato una circolare completa di riepilogo degli ammortizzatori sociali in vigore nel 2021 a seguito degli ultimi decreti-legge  (leggi l'articolo CIGO e CIGS 2021 Istruzioni e codici Inps fa il punto)

Deroghe transitorie per la CIGO 2021

  • Sono assenti fino a dicembre 2021  i contributi addizionali pari al 9-12 e 15%  . Ma  attenzione , la deroga sarà applicabile solo  entro le risorse stanziate a questo fine dal Sostegni bis,   pari a 163,7 milioni di euro
  • resta attivo per i periodi in cui si utilizza questo ammortizzatore  il divieto di licenziamento 

Regole ordinarie confermate

  • durata massima  13   settimane   continuative,   prorogabile trimestralmente fino a un massimo  di 52 settimane. In caso di utilizzo massio un anuova richiesta puo essere proposta solo dopo almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa. Entro questi limite le ore di CIGO non possono superare per oltre un terzo le ore ordinarie lavorabili 
  • la CIGO è applicabile ai lavoratori con almeno 90 giorni di anzianità nella stessa sede produttiva (questo limite non  si applica per la CIGO Eone richiedibili per gli eventi non evitabili come meteo avverso )
  • per l'accesso è necessario che gli eventi che causano riduzione di attività devono essere transitori e non imputabili all'impresa o ai la oratori 
  • obblgatorio l'informativa e consultazione con le rappresentanze sindacali 
  • obbligo di presentazione di relazione dettagliata sulle motivazioni della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante  in cui si dichiara che comunque l'azienda resta attiva sul mercato 
  • termine di invio entro 14 giorni  dalla sospensione o riduzione dell'attività. In caso di invio ritardato la Cassa viene assicurata solo per la settimana precedente al data della richiesta.

Campo di applicazione della CIGO  secondo il D.LGS 148 2015:

   La  disciplina   delle  integrazioni  salariali   ordinarie  e  i relativi obblighi contributivi si applicano a: 

     a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti,  estrattive, di    installazione   di   impianti,    produzione   e    distribuzione  dell'energia, acqua e gas; 

     b) cooperative di produzione   e  lavoro  che   svolgano  attivita'  lavorative similari a quella degli operai delle imprese  industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal  Decreto  del   Presidente  della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; 

     c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; 

     d)  cooperative  agricole,   zootecniche  e  loro    consorzi   che  esercitano   attivita'     di    trasformazione,    manipolazione    e  commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti  con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

     e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di  sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; 

     f) imprese industriali per la frangitura delle  olive   per  conto  terzi; 

     g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; 

     h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; 

     i) imprese addette all'armamento ferroviario; 

     l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in  cui  il capitale sia interamente di proprieta' pubblica; 

     m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; 

     n) imprese industriali esercenti l'attivita' di  escavazione   e/o  lavorazione di materiale lapideo; 

     o) imprese artigiane che svolgono attivita' di escavazione  e  di  lavorazione di  materiali   lapidei,  con  esclusione   di  quelle  che  svolgono tale attivita' di lavorazione in laboratori con strutture  e  organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione. 


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