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FRINGE BENEFIT AUTO: LA NUOVA DISCIPLINA DAL 1° LUGLIO 2020

4 minuti, Redazione , 26/08/2020

Fringe benefit auto: la nuova disciplina dal 1° luglio 2020

Per l'applicazione della nuova disciplina del Fringe benefit per auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, la data da considerare è solo una, ovvero il 1° luglio 2020

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La nuova disciplina del fringe benefit, che prevede una tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli (gradi di imponibilità inversamente proporzionali al livello di inquinamento dell’autovettura concessa in uso promiscuo al dipendente), parte dal 1° luglio 2020, pertanto il requisito temporale è unico, sia per quanto riguarda l’immatricolazione dei veicoli sia la stipula dell’accordo tra datore di lavoro e dipendente.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la Risoluzione del 14 agosto 2020 n. 46 che qui alleghiamo, con la quale ha risposto ad una azienda che nell'ambito di una fisiologica programmazione tesa all'ammodernamento del parco autoveicoli dell'azienda, alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2020, ha posto i seguenti quesiti:

  • a quale momento deve intendersi riferita la data del 1° luglio 2020. Inparticolare, chiede se debba essere considerata la data dell'accordo tra datore di lavoro e dipendente con scelta del veicolo da assegnare oppure la data in cui il fornitore riceve l'ordine di acquisto o di noleggio da parte della azienda richiedente; 
  • se l'immatricolazione del veicolo debba essere effettuata necessariamente dopo la data di stipula del contratto oppure anche antecedentemente purché dopo il 1°gennaio 2020.

La legge di bilancio 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020, come anticipato, ha modificato la lettera a) del comma 4 art. 51 del TUIR, al fine di incentivare il ricorso all'utilizzo di veicoli meno inquinanti ha disposto che per i veicoli «di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. 

Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 eal 60% a decorrere dall'anno 2021».

Cosa si debba intendere con la locuzione "di nuova immatricolazione", secondo l'Agenzia deve essere ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020). Sia per ragioni logico-sistematiche che di coerenza temporale del nuovo regime, non si ritiene plausibile considerare due diversi momenti ai fini dell'operatività della norma in commento, ovvero il 1° gennaio 2020 per il rispetto del requisito temporale dell'immatricolazione, mentre il 1° luglio 2020 per il rispetto dell'altro requisito temporale relativo alla stipula del contratto, con il quale è concesso in uso promiscuo il benefit.

Di conseguenza, fatto salvo il rispetto del momento in cui l'autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore è concesso in uso promiscuo al dipendente, il requisito temporale relativo all'immatricolazione è da ricollegarsi alla data della stessa, ovverose antecedente al 1° luglio 2020 o a far data dalla medesima. 

Solo in quest'ultimo caso, pertanto, si riterrà soddisfatto il requisito temporale relativo all'immatricolazione. 

Inoltre come riportato, affinché la nuova formulazione della lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del Tuir possa trovare applicazione è necessario che gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori siano "concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020".  

Conseguentemente, il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente perl'assegnazione del benefit costituisce quindi, il momento rilevante al fine di individuare i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.

Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Nell'ipotesi in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020 ma il veicolo è stato immatricolato prima di detta data, la disciplina fiscale applicabileva ricercata nei principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente, pertanto, secondo l'Agenzia il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.

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Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 14.08.2020 n. 46

Tag: DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO 2023 DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO 2023 LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

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