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SANZIONI PRESTAZIONI OCCASIONALI: NUOVI CHIARIMENTI

Sanzioni prestazioni occasionali: nuovi chiarimenti

In un nota l'INL chiarisce il calcolo della sanzione in caso di irregolari comunicazioni per il nuovo contratto di prestazioni occasionali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella recente  circolare INL n. 5/2017 dell’Ispettorato nazionale del lavoro  ha fornito le prime indicazioni al personale ispettivo in tema di contratto di lavoro occasionale, istituito in sostituzione dei voucher lavoro dal decreto N. 50 2017, specificando in particolare le diverse sanzioni previste .

Ora a seguito di nuove richieste di chiarimenti , l'ispettorato ha emanato la nota n. 7427 del 21 agosto  2017 in cui precisa che  il parametro di quantificazione della sanzione da impartire al datore di lavoro inadempiente rispetto all'obbligo di comunicazione preventiva telematica delle prestazioni. è rappresentato esclusivamente dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata (ad es. in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno, la sanzione amministrativa sarà di euro 833, 33 x 3 (giorni): tot. 2499,99).

Trovi qui la circolare INPS   N. 5/2017

Per ulteriori approfondimenti segui il nostro dossier Voucher e lavoro occasionale

Ti potrebbe interessare anche il nuovo e-book Nuovi voucher lavoro occasionale, co.co.co, intermittente

Tag: COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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