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TITOLARI DI PENSIONI ESTERE E RIENTRO IN ITALIA: ULTERIORI CHIARIMENTI

2 minuti, 21/07/2020

Titolari di pensioni estere e rientro in Italia: ulteriori chiarimenti

Accesso al regime fiscale agevolato sia per cittadini stranieri che per cittadini italiani, titolari di pensioni estere, che trasferiscono la residenza fiscale in Italia

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 21 del 17/07/2020
Fonte: Agenzia delle Entrate

Non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce nel Mezzogiorno, in quanto l’accesso al regime agevolato è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e a condizione che l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale (si tratta essenzialmente, oltre ai Paesi europei, dei Paesi con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA -Tax Information Exchange Agreement – ovvero che aderiscono alla Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale).

Questo uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare del 17 luglio 2020 n. 21.

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi l’articolo 24-ter che prevede l'opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno, ovvero il regime fiscale agevolato, in vigore a partire dal periodo di imposta 2019, a cui possono accedere le persone fisiche non residenti, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, le quali trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. 

Ricordiamo che tale regime agevolato consente ai contribuenti che trasferendo la propria residenza fiscale in taluni Comuni del Mezzogiorno, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, ad un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7% da applicarsi fino ad un massimo di dieci periodi d’imposta a partire da quello di prima opzione.

La finalità della norma è quella di favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni:

  • Sicilia, 
  • Calabria, 
  • Sardegna, 
  • Campania, 
  • Basilicata, 
  • Abruzzo, 
  • Molise e Puglia, 

con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti da parte di persone fisiche non residenti titolari di redditi da pensione di fonte estera. Le modalità applicativa di tale opzione sono state disciplinate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31 maggio 2019 (prot. n. 167878/2019).

Indice della circolare:

Premessa

  1. Ambito soggettivo di applicazione 
  2. Ambito oggettivo di applicazione 
  3. Esercizio ed efficacia dell’opzione 
  4. Esclusione di uno o più stati esteri 
  5. Effetti dell’opzione
  6. Esonero dall’obbligo di monitoraggio, dal pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE
  7. Durata del regime opzionale 
  8. Revoca dell’opzione 
  9. Cessazione degli effetti del regime 
  10. Ipotesi di decesso del neo residente 
  11. Effetti derivanti dalla fuoriuscita dal regime

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Tag: PENSIONI 2023 PENSIONI 2023 REDDITI ESTERI 2023 REDDITI ESTERI 2023

Allegato

Circolare Agenzia delle Entrate del 17.07.2020 n. 21
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