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AGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI: ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

2 minuti, 02/03/2015

Agevolazione per investimenti in beni strumentali: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (introdotto dal Decreto competitività), in particolare sugli ambiti di applicazione e le modalità di calcolo, inserendo anche alcuni esempi pratici; Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 19.02.2015 n. 5

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 5 del 19/02/2015
Fonte: Agenzia delle Entrate
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Con il decreto competitività è stato introdotto a favore dei soggetti titolari di reddito di impresa un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015.
 
Il credito di imposta è riconosciuto, per gli investimenti di importo unitario almeno pari a euro 10.000, nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta divisione realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
 
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2015 n. 5/E fornisce alcune precisazioni in merito alla nuova misura di favore che si caratterizza per ambiti e meccanismi di applicazione, oltre che per modalità di fruizione, differenti rispetto alle precedenti agevolazioni, rinviando, per quanto compatibile e per quanto in questa sede non espressamente trattato, alle istruzioni impartite con la circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 in materia di detassazione degli investimenti in macchinari.

Come per l’agevolazione del 2009, si precisa che la fruizione del beneficio non è subordinata all’assenso preventivo dell’Agenzia delle entrate.
 
La Circolare fornisce anche alcuni esempi pratici di calcolo, qui di seguito ne riportiamo uno:
 
Esempio n. 1

Un imprenditore, in attività da più di cinque anni alla data del 25 giugno 2014, realizza, nel secondo semestre del 2014, investimenti agevolabili pari ad euro 130.000, a fronte di investimenti effettuati nei periodi d’imposta precedenti (2009, 2010, 2011, 2012 e 2013), pari rispettivamente ad euro 70.000, 90.000, 110.000, 80.000 e 100.000.

Si ricorda che, ai fini del calcolo della media, la norma concede la facoltà di escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Pertanto, nel caso di specie, va escluso l’investimento effettuato nel 2011 pari ad euro 110.000.

La media, quindi, degli investimenti pregressi risulta pari ad euro 85.000 [(70.000+90.000+80.000+100.000)/4], per effetto dell’esclusione dal calcolo dell’investimento pregresso con valore più elevato (quello effettuato nel 2011).

Di conseguenza, l’investimento agevolabile, pari alla differenza tra l’investimento realizzato nel periodo di imposta 2014 (euro 130.000) e la suddetta media (euro 85.000), risulta essere di euro 45.000 (130.000-85.000).

Tenuto conto dell’investimento incrementale, come sopra calcolato, il credito di imposta maturato (pari al 15%) ammonta ad euro 6.750 (45.000 x 15%) ed è utilizzabile in tre quote annuali di euro 2.250 (6.750/3), ciascuna rispettivamente fruibile a partire dal 1° gennaio degli anni 2016, 2017 e 2018.

Schematicamente:

Investimenti effettuati nel 2014
130.000 €
Investimenti effettuati nel 2009
70.000 €
Investimenti effettuati nel 2010
90.000 €
Investimenti effettuati nel 2011
110.000 €
Investimenti effettuati nel 2012
80.000 €
Investimenti effettuati nel 2013
100.000 €
Totale investimenti precedenti
450.000 €
Totale investimenti precedenti rilevanti (450.000 – 110.000)
340.000 €
Media di riferimento (340.000 : 4)
85.000 €
Eccedenza sulla media (130.000 – 85.000)
45.000 €
Credito di imposta maturato (45.000 × 15%)
6.750 €
Quota annuale (6.750 : 3)
2.250 €

 

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE DETERMINAZIONE IMPOSTA IRES DETERMINAZIONE IMPOSTA IRES

Allegato

Circolare Agenzia delle Entrate del 19/02/2015 n. 5/E
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