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NUOVO CODICE TRIBUTO PER INTERESSI SU RATEIZZAZIONE DELLE SOMME INDICATE NEGLI AVVISI BONARI

2 minuti, 04/03/2008

Nuovo codice tributo per interessi su rateizzazione delle somme indicate negli avvisi bonari

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 4/03/2008 n. 75

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 75 del 04/03/2008
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo per il versamento con il modello F24 degli interessi sui pagamenti rateizzati delle somme dovute a seguito dei controlli formali; l'introduzione si è resa necessaria a seguito della modifica introdotta con la Finanziaria 2008 art. 1 c. 144.

Riportiamo qui di seguito il testo completo della Risoluzione.

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento con il modello F24 degli interessi sui pagamenti rateizzati delle somme dovute a seguito dei controlli formali di cui all’articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L’articolo 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 prevede la possibilità di rateizzare le somme dovute a seguito dei controlli automatici di cui all’articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600 ed all’articolo 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1972, n. 633 e di quelle dovute a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600.

Gli importi dovuti, se superiori a duemila euro, possono essere versati in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, possono essere dilazionati in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquantamila euro possono essere versati in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo previa prestazione delle garanzie previste dalla legge, che devono essere prodotte all’ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.

La prima rata deve essere versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’Agenzia. Le rate trimestrali successive alla prima scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sulle stesse sono dovuti interessi calcolati ad un tasso del 3,5% annuo.


Per consentire il pagamento degli interessi, mediante il modello F24, sulle somme dovute ai sensi dell’articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600 in forma rateizzata, si istituisce il seguente codice tributo: “9007” denominato “ Interessi sul pagamento in forma rateale delle somme dovute a seguito del controllo formale di cui all’art. 36 ter del d.P.R. 600/73”

Tale codice tributo è esposto nella sezione Erario esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta oggetto del controllo e nell’ apposito campo il codice atto contenuto nella comunicazione inviata dall’Agenzia.
Il codice tributo è operativamente efficace a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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