La legge di bilancio 2025 ormai in vigore (legge 207 2024) contiene al capo V numerosi articoli in materia di lavoro .
Vediamo in particolare l'art 1 comma 187 che si occupa dei lavoratori rimpatriati a seguito di licenziamento o mancato rinnovo di contratti di lavoro stagionale e prevede lo stop all'indennità di disoccupazione dal 2025.
Con il messaggio 184 del 17 gennaio INPS ha comunica il recepimento della novità e il blocco della funzione nella piattaforma online che riguarda le cessazioni intervenute dal 1 gennaio 2025 (v. ultimo paragrafo).
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1) Indennità di disoccupazione rimpatriati
La legge 25 luglio 1975, n. 402 aveva previsto che in caso di disoccupazione derivante da:
- licenziamento ovvero da
- mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero,
i lavoratori italiani rimpatriati, nonche' i lavoratori frontalieri, avessero diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratti eventuali periodi indennizzati in base ad accordi internazionali.
Per lo stesso periodo avevano diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se' e per i familiari a carico.
Erano richieste le seguenti condizioni
- che il rimpatrio fosse intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e
- che il lavoratore interessato si fosse iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro.
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2) La novità della legge di bilancio 2025
L'art 1 comma 187 del ddl bilancio introduce una sospensione del diritto affermando che "la legge 25 luglio 1975, n. 402, non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025"
Nella stringata formulazione dell'articolo non sono presenti precisazioni sul fatto che la misura sia sperimentale o, diversamente, sul fatto che la legge venga abrogata . Occorre attendere quindi eventuali chiarimenti dai dossier parlamentari o dal Ministero del lavoro.
Si ricorda che restano comunque valide le previsioni relative a prestazioni previste da accordi bilaterali di sicurezza sociale in ambito UE disciplinati dal Reg 883/2004.
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3) Stop Naspi: i chiarimenti INPS
Nel messaggio INPS precisa che il blocco riguarda le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Pertanto, è stata inibita, nella relativa procedura, la possibilità di presentare le domande di disoccupazione in oggetto da parte del cittadino e degli Istituti di patronato, riguardanti cessazioni di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2025.
A tale riguardo, si precisa che le Strutture territoriali dell’INPS non devono porre in essere alcun adempimento, in quanto la procedura provvede automaticamente alla reiezione delle citate istanze, indicando la motivazione giuridica del mancato accoglimento.
Resta possibile l'invio di domande relative a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute fino al 31 dicembre 2024, per le quali si confermano le indicazioni già fornite con la circolare n. 106 del 22 maggio 2015 e con il messaggio n. 1328 del 2 aprile 2024.
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