Il massimale contributivo INPS è il limite massimo di reddito annuo su cui è possibile calcolare i contributi previdenziali obbligatori per determinate categorie di lavoratori. Al superamento di questa soglia, non vengono più applicati contributi previdenziali sul reddito eccedente, influenzando di conseguenza sia i versamenti dei contributi sia la futura pensione del lavoratore.
Vediamo la normativa e prassi in materia
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1) Contesto normativo e funzione
Introdotto in Italia a partire dal 1996 con la riforma del sistema pensionistico (articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, legge Dini), il massimale contributivo è un concetto legato al sistema di calcolo contributivo della pensione. La sua applicazione è obbligatoria per tutti i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi a partire dal 1° gennaio 1996, e viene rivisto annualmente
.L’introduzione del massimale contributivo mira a ridurre il costo complessivo del sistema previdenziale, in modo da garantire la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico.
Il massimale contributivo ha due effetti principali:
- Limite al calcolo dei contributi: una volta raggiunto il massimale, il datore di lavoro e il lavoratore smettono di versare contributi sul reddito eccedente.
- Limite al calcolo della pensione: la pensione è calcolata solo sui redditi fino al massimale. Questo significa che, anche se un lavoratore percepisce un reddito annuo superiore a tale soglia, la quota eccedente non sarà considerata per il calcolo della pensione.
Esempio pratico
Se un lavoratore guadagna 120.000 euro in un anno e il massimale contributivo per quell'anno è fissato a 113.520 euro, i contributi previdenziali saranno calcolati solo su 113.520 euro. I restanti 6.480 euro non contribuiranno all'importo della futura pensione.
Eccezioni e categorie escluse
Il massimale contributivo si applica solo ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è iniziato dopo il 1° gennaio 1996 o a chi ha optato per il sistema contributivo. Non si applica invece a chi ha avuto contributi versati prima di tale data e si trova in un sistema misto (retributivo e contributivo).
2) Importo del massimale contributivo 2024
L’importo del massimale contributivo viene aggiornato ogni anno e varia a seconda degli indici di variazione dei prezzi al consumo pubblicati dall’ISTAT. Ad esempio, nel 2024, il massimale per i lavoratori soggetti al sistema contributivo è stato fissato a 113.520 euro.
3) Casi particolari: superamento del massimale rapporti di lavoro multipli
Nel messaggio 5062/2020 Inps ha fornito alcune precisazioni in particolare sui casi di superamento del massimale
- dato che il calcolo del massimale opera come parametro annuo indipendentemente dal numero dei rapporti di lavoro svolti nel corso dell'anno, in caso di più rapporti di lavoro in successione di saturazione del limite nell’ambito del primo rapporto, l’ultimo datore di lavoro dovrà adempiere per le sole contribuzioni minori; l’intera retribuzione erogata sarà esclusa dall’IVS e dovrà essere riportata nell’elemento in UNIEMENS
- eventuali redditi presenti in Gestione separata, sia da attività di collaborazione sia da attività professionale, non si sommano ai redditi da lavoro dipendente ai fini dell’applicazione del massimale.
4) Massimale contributivo: le istruzioni INPS
Il messaggio 5062/2024 ricordava le circolari e messaggi più rilevanti relative alla disciplina del massimale contributivo:
- 177/1996 - Introduce il massimale contributivo e ne fissa i principi applicativi
- 21/2001 - L’applicazione del massimale è esclusa per i lavoratori che abbiano maturato in Paesi comunitari o convenzionati, anteriormente all’1/1/1996, una anzianità contributiva, anche se inferiore ai 18 anni e il pro rata italiano sia calcolato esclusivamente con il sistema contributivo.
- 178/2002 - Nel caso di coesistenza nell’anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.
- 42/2009 - Il massimale contributivo non si applica ai lavoratori assunti successivamente al 31/12/1995 che abbiano acquisito, su domanda, anzianità contributiva precedente all’1/1/1996. La circolare precisa quali siano le contribuzioni obbligatorie che fanno assumere lo status di iscritto ante 1/1/1996:
- 7/2010 - Introduce dalla decorrenza 1/2010 l’elemento in sostituzione del precedente TC 98;
- 58/2016- Fornisce chiarimenti riferiti a soggetti iscritti alle Gestioni pubbliche; in particolare lavoratori “nuovi iscritti” che acquisiscano anzianità assicurative ante 1/1/1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo.
- 63/2019 - Inapplicabilità dell’articolo 8 del D.P.R. n. 818/1957 alle eccedenze del massimale contributivo e pensionabile
- 93/2019 - Art. 21 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019. Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori (dipendenti pubblici espressamente tipizzati) che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro.
- 3748/2024 l’INPS ribadisce che la data di prima iscrizione alla gestione previdenziale determina l’applicabilità del massimale contributivo, e che tale data resta valida anche in caso di pensionamento e successivo reimpiego.