Vendite di beni materiali a soggetti UE ed extraUE
A) Cliente comunitario:
- Vendita a soggetti non aventi il codice identificativo iva (soggetti ravvisabili sostanzialmente nei privati). Va fatturato con iva Italiana alla condizione che, nell'anno solare precedente o in quello in corso, il volume delle vendite nel singolo Stato membro sia inferiore a Euro 79.534,36 o al minore importo se previsto nell'altro stato UE. Vi è comunque la possibilità di optare per l'applicazione dell'iva dell'altro stato, opzione da esercitarsi in dichiarazione iva o inizio attività. Se le vendite hanno superato Euro 79.534,36 o si è optato per farlo da subito, si dovrà nominare un rappresentante fiscale e ad esso vendere senza iva secondo le norme comunitarie; il rappresentante fiscale fatturerà a sua volta secondo le rispettive norme interne che regolano i singoli stati membri.
- Vendita a soggetti aventi il codice identificativo ai fini dell'iva all'interno dell'UE. In questo caso si dovrà fatturare senza iva come cessione Art.41 del DL 331/93
B) Cliente non comunitario:
Si dovrà emettere fattura senza iva in quanto è cessione all'esportazione(art.8 DPR 633/72). L'esportazione deve risultare dal documento doganale. Particolari norme vengono stabilite per i viaggiatori stranieri in Italia.