Nuova versione della manovra concordata ieri tra PDL e Lega: ridotti i tagli e stop sia a nuove tasse che all’aumento dell’IVA ma la copertura non è chiara
La Cassazione afferma che l'accertamento ai fini dell’IRPEF in capo al socio, effettuato sul reddito di partecipazione non definito fiscalmente, è legittimo anche se la società di persone ha aderito al concordato di massa. Questo il contenuto della sentenza n. 14926 del 6 Luglio 2011.
Riapertura dei termini per le rivalutazioni per i beni posseduti alla data del 1° luglio 2011, a fronte del pagamento dell’imposta sostitutiva sul nuovo valore. Per chi ha approfittato di questa opportunità, offerta per la prima volta nel 2002 e più volte riconfermata, e intende farlo ancora, c’è la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta pagata a suo tempo.
L’eta’ delle donne per andare in pensione sarà di 65 anni ma solo dal 2028 . L’aumento è graduale a partire dal 1 gennaio 2016
La Manovra Bis istituisce un prelievo di solidarietà in vigore da subito, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga alle disposizioni previste dallo Statuto del contribuente. Il prelievo di solidarieta' si applichera' nella misura del 5 per cento sui redditi superiori a 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro, e del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.
Le Casse potranno deliberare l’aumento del contributo integrativo a partire dal 24 agosto 2011. Il decreto legge Lo Presti è diventato Legge, e si è concretizzata la possibilità per gli enti previdenziali privati di aumentare il contributo integrativo fino al 5%. Lo scopo della legge è finanziare la pensione dei professionisti, ma l’effetto immediato sarà sicuramente il rincaro delle prestazioni per i contribuenti, che si troveranno a subire non solo l’aumento del contributo, ma anche il correlato aumento dell’Iva.
L’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare 41/E il 5.8.2011 per chiarire alcuni punti difficili della Manovra correttiva 2011. In materia di chiusura delle partite Iva, però, il risultato non è quello sperato. Secondo l’Agenzia, infatti, il contribuente dovrebbe presentare la comunicazione di cessazione attività entro il 4.10.2011, adempimento che, in occasione del comunicato stampa dell’11 luglio 2011, era stato espressamente ritenuto non necessario dalla stessa Agenzia.
Il Fisco rende la vita più facile agli smemorati.
E’ illegittima, in quanto contrasta con il principio di neutralità, l’ indetraibilità Iva sugli acquisti di fabbricati a destinazione abitativa e sulle spese di manutenzione, recupero o gestione degli stessi, nei confronti delle imprese che, nell’esercizio di attività turistico-ricettive, applicano l’imposta ai servizi resi ai clienti (aliquota agevolata al 10%). E’ questa in sintesi, la posizione espressa dal CNDCEC in uno studio diffuso lo scorso 14 luglio in relazione alla crescente diffusione, nelle località turistiche italiane, di attività ricettive quali affittacamere, residence, Bed and breakfast ed agriturismi realizzati attraverso l’utilizzo di unità immobiliari ad uso abitativo.
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