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CONGRUITÀ E COERENZA NEGLI STUDI DI SETTORE

Congruità e coerenza negli Studi di Settore

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Viene analizzato il significato di congruità e coerenza e, gli aspetti presi in considerazione da GE.RI.CO. per la loro determinazione.

Estratto del Libro "Gli Studi di Settore" Casi ed esempi pratici, L. Lumia, F. Scudiero, A. Boni, E. Zamberlan, Edizione Il Sole 24 Ore; In Vendita sul sito del "Sole 24 Ore"

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1) Su cosa si fonda la congruità e la coerenza

Il contribuente dopo avere inserito nello specifico studio di settore tutti i valori delle variabili contabili ed extracontabili può verificare la propria posizione in ordine a 2 distinti aspetti:

1. RICAVI O COMPENSI DICHIARATI - CONGRUITA' -
2. PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI - COERENZA -

LA CONGRUITA'
Il primo aspetto che GE.RI.CO. prende in esame è il risultato che scaturisce dal confronto dei:
- Ricavi o compensi dichiarati dal contribuente (risultanti dalle scritture contabili)
- Ricavi o compensi presunti da GE.RI.CO (risultanti da variabili contabili ed extracontabili).

Se da tale confronto risulta che i ricavi (o i compensi) sono congrui, significa che i ricavi dichiarati dal contribuente corrispondono o sono superiori, a quelli calcolati da GE.RI.CO. per quello specifico studio di settore (valore puntuale di riferimento).

Se da tale confronto risulta, invece, che i ricavi (o i compensi), anche dopo l'applicazione degli eventuali correttivi, sono NON congrui, GE.RI.CO. indica 2 valori:

- RICAVO PUNTALE DI RIFERIMENTO (RICAVO ATTESO)
- RICAVO MINIMO AMMISSIBILE

Il contribuente per evitare l'accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria può, in sede di dichiarazione dei redditi, (entro la scadenza del termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito) adeguare i propri ricavi o i compensi in modo da raggiungere l'ideale punto di riferimento:
IDEALE PUNTO DI RIFERIMENTO = RICAVO PUNTUALE DI RIFERIMENTO

L'adeguamento al ricavo o al compenso puntuale regolarizza la posizione del contribuente.
L'Amministrazione Finanziaria potrà procedere ad accertamento solo nei casi in cui sarà in grado di rettificare i dati indicati nel modello per l'applicazione degli studi di settore sulla base di elementi documentali.

Al contribuente è consentito, se ricorrono certe condizioni, adeguare i propri ricavi ad un valore compreso tra quello minimo ammissibile e quello puntuale di riferimento; questo valore viene chiamato: intervallo di confidenza.
Entro questo "intervallo di confidenza" lo scostamento dei ricavi è ritenuto possibile (circolare n.148/E del 5/7/1999).

L'adeguamento al ricavo o al compenso minimo, collocato all'interno dell'intervallo di confidenza, pur essendo un ricavo considerato - possibile -, consente all'Amministrazione Finanziaria di verificare e chiedere al contribuente di giustificare per quali motivi abbia ritenuto opportuno adeguarsi a un livello di ricavi o compensi inferiore a quello di riferimento puntuale.

2) La Coerenza - prima e dopo la Finanziaria 2005

La nuova coerenza per le imprese in contabilità ordinaria per obbligo o per opzione

L'art. 1 comma 409 della Finanziaria 2005 ha stabilito che l'accertamento da studi di settore trova applicazione nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto agli indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti.
Si tratta di una nuova categoria di indici che si affiancano a quelli già previsti dalle note tecniche dei singoli studi e che saranno riservati soltanto alle imprese in contabilità ordinaria per obbligo o per opzione.
La Circ. n. 10 del 16/3/2005, che ha raccolto le risposte date in occasione di Telefisco 2005, ha precisato che in presenza di tali incoerenze l'Agenzia delle entrate è legittimata ad effettuare un accertamento nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria che risultano non congrui, anche per un solo periodo d'imposta.
La norma che ha effetto già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 non fissa un termine entro il quale tali indici devono essere approvati.

La differenza dei nuovi indici rispetto ai vecchi, è evidenziata dal seguente prospetto:

CONFRONTO TRA INDICI INTERNI AGLI STUDI
E NUOVI INDICATORI ECONOMICI - FINANZIARI - PATRIMONIALI

INDICI INTERNI AGLI STUDI
(VECCHI INDICI)

NUOVI INDICATORI ECONOMICI - FINANZIARI - PATRIMONIALI

Si applicano:
- a contribuenti anche congrui
- vengono utilizzati solo per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo

Si applicano:
- a contribuenti non congrui
- fanno scattare l'accertamento da studi di settore indipendentemente dalla regola del 2 x 3, cioè per ogni anno



La coerenza generale interna agli studi si affianca alla coerenza prevista dalla Finanziaria 2005

La verifica della congruità dei ricavi o dei compensi non è l'unico elemento esaminato da GE.RI.CO.; un altro importante elemento preso in considerazione è la regolarità degli indicatori economici, predeterminati per ciascuna attività dallo studio di settore approvato.
Gli esperti per ogni attività indicano nella nota tecnica gli indicatori economici che ritengono più significativi, con un valore minimo e un valore massimo. Questi indicatori vengono messi a confronto con quelli risultanti dai dati dichiarati dal contribuente. Se il contribuente si colloca nell'intervallo del minimo e massimo stabilito dallo studio è ritenuto coerente altrimenti è ritenuto non coerente.

Le anomalie riscontrate negli indici di coerenza interni (chiamati così per distinguergli dagli indicatori economici introdotti dalla Finanziaria 2005) potranno essere utilizzate dall'Amministrazione Finanziaria per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo anche in presenza di ricavi o compensi congrui.
La mancanza di congruità è considerata dall'Amministrazione Finanziaria come una anomalia derivante da un comportamento fiscale scorretto oppure una insufficiente produttività dell'azienda.

I due aspetti della congruità e della coerenza vengono analizzati dal software di GE.RI.CO. in modo autonomo tra loro e proprio per effetto di questa autonomia il contribuente può trovarsi in una di queste situazioni:
- CONGRUO e COERENTE - situazione (ottimale) con ricavi congrui e indici coerenti;
classica situazione in cui da un lato lo studio di settore ha centrato la clusterizzazione del contribuente e dall'altro lato il contribuente ha avuto uno svolgimento dell'attività economica lineare.
Questo ovviamente in linea teorica in quanto il risultato di GE.RI.CO. deriva, non va dimenticato, da dati presunti.

- CONGRUO e NON COERENTE - situazione con ricavi congrui e indici NON coerenti;
in questo caso se la non coerenza è significativa la situazione del contribuente è destinata a suscitare l'attenzione dell'Amministrazione Finanziaria, che riterrà questo elemento un indice da verificare.

VALGA IL SEGUENTE ESEMPIO:
In relazione a specifici dati contabili inseriti, GE.RI.CO. presenterà il seguente responso sulla congruità dei dati dichiarati:

Coerenza dei dati dichiarati in base agli indici economici

Nome indice

Calcolato

Minimo

Massimo

Livello
di coerenza

ROTAZIONE DI MAGAZZINO

4,33

3,32

35,99

COERENTE

RICARICO

1,22

1,2

2,3

COERENTE

PRODUTTIVITA' PER ADDETTO

391,59

88,75

361,25

NON COERENTE



Ciò significa che, per i primi due indici, il contribuente rientra nella media di settore, mentre per il terzo è fuori linea, il che potrebbe denotare una qualche anomalia (ad esempio, la eventuale presenza di lavoro "in nero"). Le anomalie riscontrate negli indici di coerenza potranno essere utilizzate per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, pur in presenza di ricavi congrui. Ovviamente tali controlli potranno essere effettuati utilizzando metodi di accertamento diversi da quello basato sugli studi di settore. In riferimento a tali anomalie l'Amministrazione Finanziaria dovrà verificare se la mancata coerenza deriva da:
- carenze produttive dell'azienda
  oppure
- condotte evasive del contribuente.

Attenzione: Da tenere presente che la NON coerenza degli indici interna non può essere oggetto di adeguamento da parte del contribuente e quindi in un certo senso a volte è più pericolosa della non congruità.

- NON CONGRUO E COERENTE - situazione con ricavi NON congrui e indici coerenti;
classica situazione in cui la clusterizzazione ha inserito il contribuente in un gruppo omogeneo diverso da quello che in pratica rappresenta le caratteristiche di quella specifica attività esercitata; nelle sedi opportune il contribuente potrà dimostrare che la collocazione di GE.RI.CO. non risponde alla realtà aziendale.
Tutto questo se non si è, ovviamente, in presenza di anomalia fiscale (ad esempio condotte evasive del contribuente).

- NON CONGRUO e NON COERENTE - situazione con ricavi NON congrui e indici NON coerenti;
classica situazione in cui il contribuente potrà non essere sottoposto a preventiva verifica dei dati da parte degli Uffici Finanziari in quanto la non congruità verrà trattata in ambito contraddittorio: in questo caso la valutazione del contribuente verrà effettuata in modo complessivo compresa, quindi, la valutazione degli indicatori economici; in caso di esito negativo del contraddittorio scatterà l'accertamento.

Per capire bene il funzionamento della coerenza non si può prescindere dall'esame degli indicatori economici applicati a casi concreti.

Attenzione: Da tenere presente che la NON coerenza degli indici interna non può essere oggetto di adeguamento da parte del contribuente e quindi in un certo senso a volte è più pericolosa della non congruità.

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