Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 93 del 4 settembre 2024, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo riguardante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
L’articolo 25 dello schema di decreto reca novelle agli articoli 107, 109, 110 e 111 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tali articoli sono compresi nella Sezione V del Titolo III della Parte Prima del codice concernente il voto nel concordato.
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1) Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: voto dei creditori
L’articolo 25 dello schema di decreto reca novelle agli articoli 107, 109, 110 e 111 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tali articoli sono compresi nella Sezione V del Titolo III della Parte Prima del codice concernente il voto nel concordato.
Il comma 1 interviene sull’articolo 107. La modifica all’art. 107 (“Voto dei creditori”), oltre a correggere un errore formale, elimina il riferimento al deposito “in cancelleria” della comunicazione del commissario liquidatore contenente la propria relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori, in relazione agli obblighi generalizzati di deposito telematico di atti e documenti (comma 1), per ragioni di incompatibilità del deposito cartaceo con il processo civile telematico
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2) Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: maggioranza per l'approvazione del concordato
Il comma 2 modifica l’articolo 109 in tema di «Maggioranza per l'approvazione del concordato», apportando correzioni ai richiami interni all’articolo stesso. Si tratta una modifica concernente l’approvazione del concordato da parte delle diverse classi di creditori e le regole di approvazione in ciascuna classe. Si introduce un comma aggiuntivo al fine di privilegiare, in caso di approvazione di più proposte di concordato, quella in continuità aziendale; in caso di più proposte in continuità, si privilegia il concordato che ha ottenuto il maggior numero di creditori chirografari, ossia i creditori più incisi dalle condizioni previste dal concordato medesimo (comma 2).
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3) Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: adesione alla proposta di concordato
Il comma 3 interviene sull’articolo 110, riguardante «Adesioni alla proposta di concordato», al fine di garantire una procedura più lineare ed efficace, modificando i termini per il deposito in cancelleria da parte del commissario giudiziale della relazione sulle operazioni di voto con comunicazione al debitore.
Si segnala che il testo introdotto dalla novella mantiene il riferimento al “deposito in cancelleria”, laddove in altre disposizioni il riferimento è stato espunto in virtù della disciplina sul deposito telematico.
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4) Mancata approvazione del concordato: il debitore può chiedere l'omologazione
Il comma 4 apporta modifiche all’articolo 111, che disciplina l’ipotesi di mancata approvazione del concordato, al fine di eliminare un vuoto normativo, introducendo una precisazione che chiarisce che nel caso di concordato in continuità se non si raggiungono le maggioranze il debitore può chiedere comunque l’omologazione o prestare il consenso secondo quanto previsto dall’articolo 112, comma 2.
Il fine è quello di raccordare il procedimento che segue al mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie per l’omologazione del concordato all’ipotesi della ristrutturazione trasversale dei debiti introdotta a seguito dell’attuazione della direttiva Insolvency.
In caso di concordato in continuità aziendale infatti è possibile che, a seguito della mancata approvazione unanime delle classi, il debitore chieda l’omologazione previa ristrutturazione trasversale. In tal caso è evidente che il giudice non può riferire “immediatamente” al tribunale sull’esito del voto ma dovrà attendere le determinazioni del debitore, al quale la modifica apportata assegna un termine di sette giorni dalla comunicazione sul raggiungimento o meno delle maggioranze, per poter chiedere l’omologazione ai sensi dell’articolo 112, comma 2. La disposizione, come modificata dunque richiederà, per i concordati in continuità, che il giudice delegato attenda il termine di sette giorni prima di riferire al collegio sull’esito del voto.
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