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COMPENSAZIONI 2024

Compensazioni 2024

L'uso dei crediti d'imposta e le regole per la compensazione, in una guida aggiornata con le novità della Legge di bilancio 2024 (Legge 213/2023) arricchita da casi pratici

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L'ebook "Compensazioni 2024" di Clara Pollet e Simone Dimitri offre un'analisi dettagliata delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, con particolare attenzione alle modifiche che riguardano l'uso dei crediti d'imposta e le regole per la compensazione.

L'eBook è strutturato in diverse sezioni chiave, ciascuna dedicata a un aspetto specifico delle compensazioni fiscali, come segue:

  1. Definizione di compensazione: Questa sezione introduce il concetto di compensazione in diritto, spiegando come si realizza l'estinzione delle obbligazioni tra due soggetti che hanno rapporti di credito e debito reciproci. Viene citato l'articolo 1243 del Codice Civile e l'articolo 17 del D.Lgs 241/1997, specificando le condizioni sotto cui è possibile effettuare la compensazione.
  2. Limiti alla compensazione orizzontale: Viene discusso come il legislatore abbia stabilito determinati limiti per prevenire frodi fiscali, specificando le restrizioni all'uso delle compensazioni esterne e i controlli preventivi, come l'obbligo di presentazione del modello F24 tramite canali telematici e l'obbligo del visto di conformità per crediti di importo superiore ai 5.000 euro. Sono dettagliati anche i massimali annuali di utilizzo e le condizioni sotto cui la compensazione è preclusa.
  3. Controlli: Questa sezione tratta i controlli effettuati sull'utilizzo del modello F24 e le procedure in caso di scarto del modello.
  4. Sanzioni: Vengono esposte le sanzioni applicabili in caso di indebita compensazione, mancata presentazione dell'F24 a zero e per il mancato utilizzo dei canali telematici Entratel/Fiscoonline.

Inoltre, l'ebook presenta diverse tabelle informative e dettagliate riguardo l'utilizzo dei codici tributo per la compensazione, offrendo un quadro completo delle normative e delle procedure da seguire

Si tratta quindi di una guida chiara e approfondita  impreziosita da casi pratici di utilizzo dei crediti in compensazione e dalla compilazione della delega di pagamento, offrendo così un supporto operativo e diretto per la gestione quotidiana delle problematiche relative alle compensazioni.

Di seguito un estratto dall’ebook riguardante i limiti alla compensazione orizzontale.

Leggi l'ebook completo Compensazioni 2024

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COMPENSAZIONI 2024 - La disciplina delle compensazioni, alla luce delle novità introdotte con la Legge di bilancio 2024 (Legge 213/2023), con casi pratici di utilizzo di un credito con compilazione della delega di pagamento.

  • Limiti utilizzo dei crediti d’imposta
  • Compensazione dopo la presentazione della dichiarazione
  • Visto di conformità e innalzamento soglie per esonero: chi, come e quando
  • Casi pratici di utilizzo crediti d’imposta in compensazione
  • Compensazione crediti nei confronti della PA per prestazioni professionali con somme iscritte a ruolo
  • Controlli e sanzioni

Aggiornato con le novità della Legge di bilancio 2024 (Legge 213/2023)

1) Limiti alla compensazione orizzontale

Il legislatore ha stabilito determinati limiti alla compensazione orizzontale per prevenire il rischio di frodi fiscali; inoltre, non sempre i crediti fiscali possono essere utilizzati in compensazione esterna. Tra i principali controlli preventivi segnaliamo:

  • obbligo di presentazione del modello F24 tramite i canali telematici dell’Agenzia;
  • obbligo di apporre il visto di conformità per i crediti di importo superiore ai 5.000 euro;
  • massimali annuali di utilizzo per i crediti del quadro RU (massimo 250.000 euro, salvo esclusioni disposte dalle norme istitutive del singolo credito);
  • massimali annuali di utilizzo per gli altri crediti d’imposta (dal 2021 massimo 2.000.000 euro, salvo esclusioni disposte dalle norme istitutive del singolo credito);
  • la compensazione è preclusa in presenza di somme iscritte a ruolo di importo superiore 1.500 euro.

La legge di bilancio 2024 – Legge 213 del 30 dicembre 2023 – con il comma 94 ha introdotto un’ulteriore stretta alle compensazioni. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che

  • abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori
  • oppure accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000,
  • per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione,
  • è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La previsione di cui sopra cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate (Articolo 37, nuovo comma 49-quinquies del D.L. 223/2006).

“49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma. [Comma inserito dall'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).]
Articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006

A tal fine, valgono le attività di controllo preventive previste dai commi 49-ter e 49-quater, di seguito richiamati.

L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.

Qualora in esito all’attività di controllo di cui sopra i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la stessa

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate.

Dal 27 ottobre 2019 Inoltre, con l’entrata in vigore del decreto fiscale (DL 26 ottobre 2019, n. 124, pubblicato nella G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019), trovano applicazione anche le seguenti limitazioni:

  • in caso di importi superiori a 5.000 euro annui, la compensazione può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito;
  • divieto di compensazione per le partite Iva cessate d’Ufficio o escluse dall’archivio Vies;
  • divieto di compensazione in caso di accollo del debito d’imposta altrui;
  • l’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (F24 web) è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730);
  • estensione dell’obbligo di utilizzare le modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione (estendendo l’obbligo anche alle persone fisiche non titolari di partita Iva).

Si ricorda che il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 è stato convertito con modifiche, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2019 n. 301.

L’articolo 1, comma 72, della legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha elevato il limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta e dei contributi in F24 a 2.000.000 di euro (stabilizzazione a regime della medesima misura introdotta dal Decreto Sostegni per il solo 2021).

Il comma 94 della Legge bilancio 2024, inoltre, amplia ulteriormente le fattispecie che richiedono l’utilizzo obbligatorio dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

In particolare, viene stabilito l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) anche nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione orizzontale tramite delega di pagamento, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL (Modifiche apportate all’art. 37, comma 49-bis del D.L. 223/2006).

“49-bis. I soggetti, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.

Articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006

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2) Compensazioni 2024: indice

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Sintesi
1. Definizione di compensazione
2. Limiti alla compensazione orizzontale
2.1 Quali crediti e debiti si possono compensare
2.2 Utilizzo canali telematici Agenzia delle entrate
2.2.1 Tabella A - codici da utilizzare con i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – aggiornamento Risoluzione 110/E del 31 dicembre 2019 e successivi provvedimenti
2.2.2 Tabella B – Riepilogo nuove regole per compensazioni in F24
2.2.3 Tabella C - codici in compensazione verticale (Risoluzione n. 110/E/2019)
2.3 Visto di conformità
2.3.1 Visto di conformità e professionisti abilitati
2.3.2 Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione (RM 99/2019)
2.4 Massimali di utilizzo
2.4.1 Credito IVA annuale e IVA trimestrale: soglie distinte
2.5 Somme iscritte a ruolo per imposte erariali
2.5.1 Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione
2.6 Decorrenza utilizzo credito in compensazione
2.7 Divieto di compensazione con la partita Iva cessata
2.8 Divieto di compensazione soggetti esclusi dal Vies
2.9 Divieto di compensazione in caso di accollo
2.10 Tabella riassuntiva obblighi di compensazione
3. Controlli
3.1 I controlli sull’F24
3.2 Lo scarto dell’F24
4. Sanzioni
4.1 Sanzioni per F24 scartato
4.2 Sanzioni per indebita compensazione
4.3 Sanzioni per mancata presentazione F24 a zero
4.4 Sanzioni per mancato utilizzo canali Entratel/Fiscoonline


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