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BONUS PSICOLOGICO: DOMANDE DAL 18 MARZO

Bonus psicologico: domande dal 18 marzo

Istruzioni operative INPS per il bonus psicologico 2023 con domande dal 18 marzo al 31 maggio; tutte le regole

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Il 18 marzo, data di avvio delle domande per il bonus psicologico 2023, l'INPS ha pubblicato il messaggio n 1152 con ulteriori dettagli rispetto alle regole dettate dalla Circolare INPS n 34 del 15 febbraio,

Ricordiamo che la Circolare ha definito i criteri e le modalità per richiedere il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. 

L'INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda e il rimborso del contributo per l’anno 2023 ai sensi del Decreto 24 novembre 2023 pubblicato in GU n 7/2024.

Il decreto ha previsto le regole per l'avegolazione anche il base al fatto che è stato ridefinito l'importo massimo in 1.500 euro per persona nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023

La soglia è stata aumentata a 10 ML per l'anno 2023 dalla Legge n 191/2023 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

I cittadini potranno richiedere il contributo all’Inps e il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda, pena la decadenza. 

Nel messaggio n 1152/2024 in aggiunta alle regole della circolare, si evidenzia un dettaglio di tipo operativo di seguito esplicitato.

1) Bonus psicologico: gli importi in base all'ISEE

Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.
 Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

  • a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
  • b) con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
  • c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

2) Bonus psicologico: i beneficiari

Ai fini della concessione del Bonus psicologo, possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:

  • residenza in Italia; 
  • valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.

3) Bonus psicologico: domande dal 18 marzo

La domanda per accedere al bonus psicologico 2023 può essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024 attraverso una delle seguenti modalità:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore,
  • Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Il messaggio n 1152 del 18 marzo specificha che dalla home page del sito web dell’Istituto il servizio dedicato al bonus psicologico è raggiungibile selezionando:

  • “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; 
  • una volta autenticati sarà necessario accedere alla prestazione in oggetto selezionando in “Le prestazioni” la voce Contributo sessioni psicoterapia domande 2024 Stanziamento fondi 2023”. 

Attezione al fatto che per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

Si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda.

Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato in sede di presentazione della domanda della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.

4) Bonus psicologico: come viene erogato

Al termine del periodo stabilito dall’Istituto per la presentazione delle domande ossia il 31 maggio prossimo, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale
dell’INPS.
L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.
Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. 

L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.
A partire dall’anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. 

Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.
Il beneficio è erogato fino a concorrenza delle risorse stabilite nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale del 24 novembre 2023 e delle ulteriori risorse stanziate dal citato articolo 22-bis del decreto-legge n. 145/2023.
Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento

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