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LAVORO SPORTIVO SUBORDINATO: CONDIZIONI, CONTRATTI A TERMINE, APPRENDISTATO

Lavoro sportivo subordinato: condizioni, contratti a termine, apprendistato

Le specificità contrattuali per il settore sportivo evidenziate dall'ispettorato nazionale del lavoro: lavoro subordinato requisiti e durata contratti a termine

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l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito la scorsa settimana con la circolare 2 2023  i chiarimenti sulle novità in tema di lavoro previste dalla riforma del lavoro sportivo   DLgs. 36/2021 e dal DL 120/2023. 

Tra i vari aspetti sono state specificate alcune particolarità  relative alle tipologie di  contratti applicabili .

Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni riguardo  il lavoro subordinato.

1) Lavoro nel settore sportivo professionistico: requisiti e contratti a termine

Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici ovvero presso le società che svolgono la propria attività sportiva con finalità  lucrative è regolato dalle norme contenute nel Titolo V del D.Lgs. n. 36/2021 e, in particolare, dall’art. 27 .

Si prevede anzitutto che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività  principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Può essere qualificato come lavoro autonomo solo se ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro  collegate in un breve periodo di tempo;
  2. b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di  preparazione o allenamento;
  3. c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore  settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno. 

Gli ispettori dovranno verificare le condizioni  autonomamente, caso per caso, ad esempio  qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni  l’anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto. e il rapporto qualificarsi come lavoro autonomo.

Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in  forma scritta, a pena di nullità e deve deve essere depositato, a cura della società, entro 7 giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, 

Il contratto di lavoro  subordinato  può avere  termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.

Sono ammesse anche:

  1. la successione di contratti a termine fra gli stessi soggetti e 
  2. la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi sia il consenso del lavoratore e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni nazionali.

2) Lavoro sportivo e contratto di apprendistato

Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare  :

  1. contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore,  
  2. e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca,

La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67  (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dellosport). 

In relazione all'apprendistato  di primo livello , il limite di età minimo – in deroga  ala normativa vigente  – è fissato a 14 anni, atteso  che il percorso di apprendistato assolve all'obbligo di istruzione e ciò anche nell'ottica della “valorizzazione non  solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti”.

Ai contratti di apprendistato nel settore sportivo  non  si applica  la disciplina del licenziamento illegittimo, del recesso al termine del   rapporto ovvero della sua prosecuzione e del contingentamento del numero di apprendisti.

Inoltre, diversamente da quanto prevede la disciplina generale del   D.Lgs. n. 81/2015, la riforma dello sport prevede espressamente che al termine del periodo di  apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente.

Si attende comunque l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione degli “standard professionali e formativi relativi ai percorsi  di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche”.

 per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante,:

  • il limite minimo di età è fissato a 15 anni, 
  •  il limite massimo  resta confermato a 23 anni .


3) Contratti di lavoro nel settore dilettanti

Si ricorda che nel settore dilettanti invece  il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa,  sempre che

 la durata delle prestazioni anche  continuativa, non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e 

quando le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti federali (art. 28 del DLgs. 36/2021).

Questi requisiti per l'ispettorato sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo in quanto data la particolarità del settore non si applica comunque la presunzione di lavoro subordinato prevista dalla disciplina in materia di etero-organizzazione (’art. 2 comma 2 del DLgs. 81/2015) 

Su altri  temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro

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