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IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICATA TRAMITE PEC

Impugnazione della cartella di pagamento notificata tramite PEC

La notifica della cartella tramite PEC, perfezionamento e modalità della notifica. La firma digitale è elemento essenziale.

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In questo articolo vengono approfondite le problematiche che possono sorgere con la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento. Si fa cenno alle altre modalità di perfezionamento della notifica (a mezzo ufficiale giudiziario; a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) per poi approfondire il tema della firma digitale da apporre sui documenti informatici, ovvero quei "documenti elettronici" che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rivelanti.

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1) La notifica a mezzo posta elettronica certificata

Ricevere una cartella di pagamento notificata a mezzo posta elettronica certificata pone problematiche non solo sostanziali, cioè se la pretesa è fondata, ma anche formali sulla formalità di ricevimento dell’atto, sostanzialmente differente dalla notifica fatta a mano a mezzo da un soggetto abilitato o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Prima di effettuare il pagamento è opportuno focalizzare l’attenzione sulla presenza di eventuali elementi rilevanti per presentare il ricorso soprattutto per il “vizio di notifica”.

Secondo l’art. 26, secondo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, “la notifica può essere eseguita con le modalità di cui al d.p.r. 11.2.2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”, ovvero per i soggetti diversi da quelli ivi risultanti all’indirizzo risultante da quello della richiesta. A decorrere dal 6.7.2023, è istituito l’indice nazionale dei domicili digitali (INAD) per registrare il proprio domicilio digitale, al quale avviene la trasmissione dell’INI-PEC: “ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di leggi, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici” (art. 26 comma 3, del d.l. 16.7.2020, n.76) secondo le regole indicate nel d.p.c.m. 8.2.2022. Non solo le pubbliche amministrazioni ma anche gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all’art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, limitante agli atti riferiti alle attività loro affidate. 

La notifica a mezzo PEC

Art. 149-bis c.p.c. – notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, sottoscritta con firma digitale all’indirizzo PEC del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

Art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600 – notificazioni

In deroga all’art. 149-bis c.p.c. e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle in argomento, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati può essere effettuata direttamente al competente ufficio con le modalità previste dal d.p.r. 11.2.2005, n. 68, a mezzo PEC all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice INI-PEC, rispettando precise modalità.

La procedura si applica anche in materia di riscossione (art. 26, u.c., del d.p.r. 29.9.1973, n. 602).

Art. 26, comma 3, della l. 27.12.2019, n. 160

Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le pubbliche amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma prevista dall’art. 1, comma 402, della l. 27.12.2019, n. 402, i corrispondenti documenti informatici nel rispetto del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, e delle linee guida di attuazione nonché osservando il d.p.c.m. 8.2.2022 (a decorrere dal 6.7.2023).
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2) Cartella di pagamento: il perfezionamento della notifica

Le diverse alternative procedurali differenziano il momento del perfezionamento della notifica.

Modalità di perfezionamento della notifica
Effetto
a mezzo ufficiale giudiziario (art. 137 c.p.c.)momento della consegna dell’atto al destinatario
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (art. 8 della l. 890/1982)momento della consegna dell’atto al destinatario; se questi è assente, ne va data notizia con l’avvertenza che il plico va ritirato entro 10 giorni e che la notificazione si ha per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione dell’avviso
a mezzo PEC (artt. 5 e 6 del d.p.r. 68/2005)il mittente invia il messaggio al proprio gestore che lo trasmette al gestore del destinatario il quale lo consegna nella casella PEC dello stesso; il gestore del mittente fornisce la ricevuta di accettazione che costituisce prova della spedizione e il gestore del destinatario fornisce al mittente la ricevuta di avvenuta consegna che certifica l’avvenuta consegna

Va prestata attenzione anche al tempo delle notificazioni (art. 147 c.p.c.): 

  1. regola generale: la notificazione non può essere fatta prima delle ore 7 e dopo le ore 21;
  2. notifica a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato:
    • la notifica può essere eseguita senza limiti orari;
    • l’atto si intende perfezionato, per il notificante nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e per il destinatario al momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna;
    • se la ricevuta di avvenuta consegna è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

Ad esempio, se la cartella di pagamento è stata consegnata al gestore il 31.12.20x1 ma è stata resa disponibile nella casella PEC del destinatario il giorno 2.1.20x2, l’atto si intende notificato:

  • per il mittente il 31.12.20x1;
  • per il destinatario il 2.1.20x2 per cui il termine per l’impugnazione decorre da tale data.

A nulla rileva la data in cui avviene la lettura del messaggio: la notifica si intende perfezionata quando il messaggio è presente nell’indirizzo PEC.

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3) Cartella di pagamento: le modalità della notifica via PEC

La notifica della cartella di pagamento può essere effettuata in una delle seguenti alternative procedurali:

  1. il messaggio inviato a mezzo PEC è allegato ad un documento informatico, che è un duplicato informatico dell’atto originario (cioè il c.d. “atto nativo digitale”);
  2. viene inviata una “copia per immagini”, su supporto informatico, del documento in formato cartacea (cioè la c.d. “copia informatica”; nel messaggio PEC viene inserito un documento informatico in formato PDF (portable document format) che, in precedenza, è stato realizzato mediante “copia per immagini” (cioè mediante la c.d. scannerizzazione) della cartella di pagamento originariamente su supporto cartaceo.
Art. 1 del d.lgs 7.3.2005, n. 82

Si intende:

i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;

i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario.

Secondo la Corte di cassazione (ordinanza 27.11.2019, n. 30948) “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”) … Nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dalla ‘gente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”.

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4) Cartella di pagamento: la firma digitale

Secondo l’art. 24 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, la firma digitale va riferita ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme dei documenti cui è apposta e associata.

Mediante il certificato qualificato, che deve essere valido, devono essere rilevati gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore. La firma basata su un certificato elettronico che è stato revocato o che è scaduto o sospeso “equivale a mancata sottoscrizione” (comma 4-bis).

“L’apposizione della firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente” (comma 2).

La Corte di cassazione, Sezioni Unite (ordinanza 19.6.2018, n. 16173) ha affermato che “è onere posto in capo al concessionario della riscossione, nel caso di contestazioni del contribuente relative alla notifica a mezzo PEC delle cartelle di pagamento, dimostrare di aver provveduto alla regolare notifica di esse in forma di “documento informatico”.. (e non di mera copia informatica di documento cartaceo), di documentare la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via PEC nonché la regolarità della trasmissione telematica dell’atto”.

Secondo l’art, 22 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, “le copie per immagini su supporto informatico di documenti originali formati in origina su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale non è espressamente riconosciuta”.

Il pensiero della Corte di cassazione (ordinanza 13.12.2021, n. 39513)

“Nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”.

La mancanza di sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente “non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’autorità da cui promana”.

L’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto “nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre ai sensi del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto”.

“L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo PEC non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”.

“Il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell’atto notificato a mezzo PEC, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale (come, ad esempio, l’estensione in luogo del formato pdf), ove l’erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato (ovvero, come nella specie, non sia stata neppure prospettata) una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisone” (Corte di cassazione, sez. Unite, sentenza 28.9.2018, n. 23620).

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5) Notifica cartella di pagamento: documento informatico

La notifica della cartella di pagamento può avvenire, “indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)” (Corte di cassazione, ordinanza 18.11.2021, n. 35198).

Secondo la Commissione tributaria regionale per la Calabria (sentenza 11.1.2022, n. 1271): 

  • “le cartelle esattoriali possono rappresentare valido titolo esecutivo … nell’ipotesi laddove tali atti siano stati ritualmente notificati al contribuente, con pedissequa osservanza delle modalità stabilite dalla legge”;
  • per la cartella esattoriale notificata a mezzo PEC, “l’elemento necessario è rappresentato dalla sussistenza della firma digitale, da apporre sulla medesima cartella da parte dell’ente della riscossione”;
  • “ciò che rileva è che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente, indipendentemente dal formato del documento (sia esso “.p7m” o “pdf”), in forza delle garanzie che la firma digitale conferisce al documento medesimo, ossia “autenticità” (perché garantisce l’identità digitale del sottoscrittore del documento), integrità (perché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione), non ripudio (perché attribuisce validità legale al documento).

I documenti nel d.lgs. 7.3.2005, n. 82

  1. Il documento informatico

Il documento informatico è “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti fatti o dati giuridicamente rivelanti (art. 1, lett. p).

Il documento soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agid con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca la sua riconducibilità all’autore (art. 20).

  1.  La copia informatica del documento analogico

La copia informatica di documento analogico è “il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto” (art. 1, lett. i-bis).

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identica a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o certificazione di processo. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata secondo la legge (art. 22).

Il documento informatico (nativo digitale) è generato utilizzando un programma di videoscrittura e viene trasformato direttamente nel formato PDF per cui, essendo già in formato digitale senza operarne la scansione, può essere notificato tramite PEC. L’atto è oggetto di scansione essendo già in formato PDF.

La copia informatica di documento analogico (cioè in formato cartaceo) è il documento informatico che è generato e ottenuto nel formato PDF mediante la scansione del documento originale in forma cartacea. È una “copia per immagini” del documento analogico, con l’efficacia probatoria dell’originale dichiarato conforme secondo la normativa.

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Fonte immagine: Foto di Alexa da Pixabay
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