Con la pubblicazione in GU del recente decreto alluvioni n. 61/2023 contenente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, e che hanno colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana, sono state previste diverse sospensioni o proroghe dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero a sede legale o la sede operativa nei Comuni indicati nell’allegato al decreto.
Vediamo nel dettaglio le proroghe dei termini relativi alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. "tregua fiscale", in particolare le nuove scadenze della Rottamazione quater.
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1) Decreto Alluvioni: sospensione versamenti e adempimenti Tregua fiscale
Abbiamo detto che per i soggetti residenti o con sede legale e/o operativa nei comuni emiliani, marchigiani e toscani colpiti dalle alluvioni di maggio (qui l'elenco dei Comuni interessati), il decreto alluvioni n. 61/2023 ha previsto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.
In particolare, il comma 9 dell'articolo 1 del decreto dispone:
- la sospensione dei versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata della cosiddetta "tregua fiscale" che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226 della Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022);
- in relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (rottamazione quater), per i soggetti interessati, i termini e le scadenze previsti dall’articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della Legge di Bilancio 2023, sono prorogati di tre mesi.
In sostanza la sospensione interessa le scadenze rientranti nel periodo 01.05.2023 - 31.08.2023 relative a:
- la Definizione agevolata degli avvisi bonari (delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) (commi da 153 a 158)
- l’Adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185),
- e la Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221).
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20 novembre 2023.
Non rientrano nella sospensione i termini relativi a quegli istituti per i quali sono già stati stabiliti delle proroghe, ovvero:
- la Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173), per la quale il termine peri il pagamento della prima rata è stato prorogato al 31.10.2023,
- il Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie (commi da 174 a 178), per il quale il termine per il pagamento della rata unica / 1^ rata (MAX 8 rate di pari importo) è stato prorogato al 02.10.2023,
- la Definizione agevolata delle liti pendenti o controversie tributarie (commi da 186 a 205), per la quale la presentazione dell'istanza di definizione agevolata e del versamento rata unica o prima rata sono stati differiti al 02.10.2023,
- la Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218),
- la Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212).
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2) Decreto Alluvioni: Rottamazione quater e proroga di 3 mesi
Anche la disciplina della definizione agevolata carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (rottamazione quater, Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 231 a 252), è stata oggetto di proroghe per gli alluvionati dell'Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana, per i quali i versamenti e gli adempimenti in scadenza nel periodo 01.05.2023 - 31.08.2023 sono prorogati di tre mesi.
ADEMPIMENTO | TERMINE GENERALITA' DEI SOGGETTI | TERMINE ALLUVIONATI |
Presentazione domanda di adesione | 30.06.2023 (proroga confermata dal DL 51/2023) | 30.09.2023 |
Comunicazione accettazione o diniego da parte dell'Agenzia - Riscossione | 30.09.2023 | 31.12.2023 |
Scadenza 1° o unica rata | 31.10.2023 versamento unica soluzione o 1° rata | 31.01.2024 |
Scadenza 2° rata | 30.11.2023 Numero massimo di 18 rate (in 5 anni) | 29.02.2024 Numero massimo di 18 rate (in 5 anni) |
Rate successive | Dal 2024 per le restanti 16 rate, di pari importo, i versamenti andranno effettuati alle seguenti scadenze:
| Dal 2024 le ulteriori 16 rate, di pari importo, i versamenti andranno effettuati alle seguenti scadenze:
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Si ricorda che in caso di rateizzazione, le prime 2 rate sono ciascuna di importo pari al 10% del totale dovuto.
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