Il Governo su proposta del ministro del lavoro Calderone ha predisposto uno schema di decreto legge che prevede molte modifiche normative in tema di adempimenti dei datori di lavoro e tutela della sicurezza oltre alle nuove misure di sostegno e inclusione lavorativa che sostituiranno il reddito di cittadinanza dal 2024.
La bozza del provvedimento conta ben 43 articoli e prevede anche alcuni decreti ministeriali necessari all'attuazione; Per alcune misure comunque l'entrata in vigore è prevista già nel 2023.
La principale novità, che occupa i primi dieci articoli come detto è la definizione della nuova misura di sostegno contro la povertà e per l'inclusione lavorativa declinata in tre diverse misure chiamate Garanzia per l'inclusione Garanzia di attivazione lavorativa e prestazione di accompagnamento al lavoro ma ci sono al capo 2 e 3 della bozza altre novità rilevanti, ad esempio:
- causali più ampie per i contratti a termine fino a 24 mesi,
- sorveglianza sanitaria per i lavoratori domestici e innalzamento a 3mila euro della soglia di deducibilità dei contributi previdenziali versati dai datori di lavoro
- diminuzione delle sanzioni per omesse ritenute
- semplificazione delle comunicazioni obbligatorie sul rapporto di lavoro
- semplificazioni in materia di lavoro sportivo dilettantistico
- nuovo incentivo per l'assunzione di under 30 iscritti al programma Garanzia Giovani
Vediamo tutte le novità previste nei paragrafi seguenti .
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti:
- Guida alle ferie nel lavoro dipendente (eBook)
- Retribuzione festività in busta paga (eBook)
- Guida ai compensi in natura o fringe benefit dipendenti (eBook)
- Cumulabilità delle pensioni e nuovi limiti reddituali (eBook)
- Guida ai congedi straordinari (eBook)
- Finanze facili per tutti: come gestire i propri soldi (eBook)
1) Decreto lavoro: garanzia per l'inclusione, GAL e PAL
GARANZIA DI INCLUSIONE - GI
Il decreto descrive la misura che va a sostituire il Reddito di cittadinanza come misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
L'impianto è molto simile a quello dell'RDC, con limiti piu bassi : prevede un contributo economico di 500 euro mensili per un singolo , parametrato alla scala di equivalenza familiare, cui si accede con ISEE non superiore a 7200 euro.
Andra richiesto all'INPS e avrà durata di 18 mesi + 12 dopo un mese di stop.
Prevista la firma di un patto per l 'inclusione sociale, con obblighi di lavoro e di formazione per i componenti maggiorenni e minorenni che abbiano assolto l'obbligo scolastico. In mancanza del Patto si perde il contributo .
E' previsto l'obbligo per i beneficiari di accettare offerte di lavoro
- a tempo indeterminato o determinato di almeno un mese ,
- a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% del tempo pieno
Se l'offerta di lavoro è superiore ad un mese la Garanzia è sospesa d'ufficio per la durata del contratto.
Leggi per ulteriori dettagli Reddito di cittadinanza addio, arriva la Garanzie per l'inclusione
PRESTAZIONE ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO -PAL
Per i nuclei familiari che da settembre perdono il reddito di cittadinanza e che hanno già sottoscritto un patto per il lavoro scattera la possibilità di richiedere un indennità di 350 euro compatibile con redditi da lavoro fino a 3mila euro, attiva fino al 31 dicembre 2023, sempre che siano presenti i requisiti richiesti già per il RDC.
GARANZIA ATTIVAZIONE LAVORATIVA - GAL
Infine terza misura di sostegno economico sarà. riconosciuta dall'INPS alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE, non superiore a euro 6.000 annui. La GAL può essere riconosciuta, per ciascun nucleo familiare ad un massimo di due persone, condizionata alla firma della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i Centri per l'impiego che dovranno convocare gli interessati entro 120 giorni. L'importo per il primo beneficiario è di 350 euro , per il secondo di 175 euro, per 12 mensilità
Tra le nostre novità in tema di lavoro e previdenza ti potrebbero interessare :
- Pensioni 2024 (eBook)
- Lavoro autonomo occasionale eBook
- Collaborazioni coordinate e continuative eBook
- I fringe benefits e rimborsi spese 2024 (eBook)
Su altri temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro
2) Decreto Lavoro: Vigilanza Sicurezza, INAIL scuola, Lavoro domestico
Le nuove norme previste dal Capo 2 del Decreto Lavoro prevedono modifiche al Testo Unico per la sicurezza e in particolare:
- aggiornamento del sistema di controlli ispettivi
- implementazione dell’attività di vigilanza da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro anche attraverso ausiliari di polizia giudiziaria, in possesso di specifiche competenze tecniche per la valutazione del c.d. rischio biologico
- obbligo di nomina del medico competente ogniqualvolta il Documento di valutazione rischi lo suggerisca
- obbligo di sorveglianza sanitaria INAIL ex art 41 d.lgs 81/2008 per i lavoratori domestici che lo richiedano, interamente a carico INAIL
- obbligo di richiedere la cartella sanitaria del lavoratore rilasciata dal precedente datore di lavoro
- formazione specifica per i datori di lavoro per l'utilizzo di proprie attrezzature
- sostegno economico ai familiari in caso di decesso di studenti durante attività formative
- estensione TUTELA INAIL agli studenti e a tutto il personale della SCUOLA e della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
- adeguamento degli indennizzi del danno biologico, sia in capitale sia in rendita, disposto tramite la sostituzione delle relative tabelle attualmente vigenti
- adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogato dall’Inail ai disabili che non hanno diritto al collocamento obbligatorio, da parificare all'età pensionabile ( 67 anni)
- finanziamento per il funzionamento dell’INAIL, in considerazione dell’incremento delle prestazioni erogate, con reclutamento di 180 unità di personale anche tramite concorso.
3) Decreto Lavoro: pensioni, semplificazioni, lavoro sportivo, sanzioni per omesse ritenute
Il capo III del maxi-decreto lavoro prevede invece le seguenti novità
- maggiorazione dell’Assegno unico universale (AUU) per i nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, anche per i nuclei ove, al momento della presentazione della domanda sia presente un solo genitore lavoratore poiché l’altro risulta deceduto.
- già a partire dall’anno 2023, si parificano a tre identici termini di presentazione 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre, le domande per l'accesso all'APE sociale e per il pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. PRECOCI, per consentire un accesso più tempestivo alla pensione . Attualmente, per i lavoratori precoci sono previsti annualmente soltanto due scadenze. Ti possono interessare gli approfondimenti del Dossier Pensioni 2023 .
- si modifica la disciplina della RICONGIUNZIONE sostituendo il rendimento attualmente pari al 4,5% annuo, con un rendimento in linea con quello del sistema contributivo, ovvero la media quinquennale del tasso di crescita del PIL.
- si attenuano le sanzioni amministrative da irrogare in caso di OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui, decorsi tre mesi dalla notifica dell’avvenuto accertamento, che scendono dai limiti minimi e massimi pari a 10-50 mila euro, ai limiti di una volta e mezzo dell’importo omesso fino a quattro volte l'importo della violazione.
- Si innalza da euro 1.549,37 a euro 3.000 il limite di deduzione, dal reddito complessivo IRPEF, dei contributi previdenziali per i lavoratori domestici e assistenti familiari. Leggi per approfondire Contributi Colf e badanti si possono scaricare?
- si interviene con nuove modifiche al decreto legislativo n. 36/2021 sul LAVORO SPORTIVO per semplificare e uniformare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro sportivi. In particolare la comunicazione ai centri per l’impiego dei rapporto di lavoro subordinato e di collaborazioni coordinate e continuative , viene uniformata al sistema Unilav e i dati saranno inviati al Registro telematico delle attività sportive dilettantistiche. Ugualmente il Libro unico del lavoro per le collaborazioni coordinate e continuative andrà depositato in forma telematica presso un’apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.. Vedi sul tema ulteriori aggiornamenti nel Dossier Riforma dello sport
Su altri temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro
4) Decreto lavoro contratti a termine, e incentivo assunzioni
Infine importante soffermarsi su due importanti novità di largo impatto per le aziende :
CONTRATTI A TERMINE
L’articolo 35 incide sulla disciplina del contratto di lavoro a termine modificato dal decreto “dignità” con forti limitazioni per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, nonché per le proroghe e i rinnovi, La norma consente la stipula di contratti con superiore ai 12 mesi, e non eccedente i 24 mesi, se giustificata dalle ragioni tecniche, organizzative e produttive, che potranno essere riconosciute dalla contrattazione collettiva, anche aziendale .
In caso di mancato esercizio di tale delega da parte della contrattazione collettiva,le ragioni tecniche, organizzative e produttive, dovranno essere preventivamente certificate presso una delle sedi delle commissioni di certificazione, di cui agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Infine possibile derogare ai 12 mesi per l’esigenza di sostituire altri lavoratori.
Leggi sulla normativa in vigore Contratto a tempo determinato: tutte le regole
INCENTIVO ASSUNZIONE UNDER 30
L’articolo 41 prevede, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro che effettuino, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023, assunzioni di giovani nelle seguenti condizioni:
- a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
- c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
Tale incentivo è cumulabile con quello previsto dall’art. 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dal comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Vedi anche il Dossier Incentivi assunzioni per ulteriori approfondimenti
In caso di cumulo l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.
L'agevolazione può essere applicata alle assunzioni
- con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione,
- con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere
Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.