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L'AGRICOLTURA NEL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DELLA TASSAZIONE

L'agricoltura nel disegno di legge di riforma della tassazione

Cosa prevede la Riforma fiscale per il settore agricolo. Interventi di revisione dei redditi agrari

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Poca attenzione è riservata alle novità previste per il settore dell’agricoltura contenute nel disegno di legge di riforma del sistema tributario.

Indubbiamente, scaglioni di reddito, aliquote IRPEF, modifiche sul reddito d’impresa, nuove regole di riscossione, del contenzioso tributario e degli adempimenti dei contribuenti sono il c.d. “piatto forte”. Ma anche per il settore primario sono preannunciate importanti novità.

1) L’evoluzione dell’attività agricola

Il d.lgs. 18.5.2001, n. 228, aveva innovato la figura dell’imprenditore agricolo in senso più aderente all’evoluzione del mercato: la parola “bestiame” e le formula “attività connesse dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli” dovevano rientrare nell’esercizio normale dell’agricoltura” (art. 2135 c.c. in vigore fino al 29.6.2001).

Dal 30.6.2021 la cornice del settore agricolo è cambiata sostanzialmente poiché:

  • l’attività è diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;
  • le attività connesse, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, sono allargate dalla trasformazione alla manipolazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione di “prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali”;
  • l’introduzione di:
    • attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risolse dell’azienda “normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”;
    • attività di valorizzazione del territorio o del patrimonio rurale e forestale. ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge;
    • del riconoscimento di imprenditore agricolo alle cooperative di imprenditori agricoli e ai loro consorzi che per lo svolgimento dell’attività utilizzano prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 228 citato).

Successivamente, il legislatore ha esteso la qualifica di imprenditore agricolo all’imprenditore ittico ( art. 4 del d.lgs. 9.1.2012, n. 4, che ha sostituito il d.lgs. 18.5.2001, n. 226) e all’imprenditore apistico anche se l’attività non è necessariamente correlata alla gestione del terreno (l. 24.12.2004, n. 313).

In precedenza, il requisito era stato esteso all’attività cinotecnica (l. 23.8.1993, n. 349).

Alle “attività connesse” sono state aggiunte l’agriturismo (l. 20.2.2006, n. 96), l’enoturismo (art. 1, commi 502 e 503; della l. 27.12.2005) e l’oleoturismo (art. 1, commi 513 e 514, della l. 27.12.2019, n. 160).

L’attività di ippoturismo (o, meglio, di turismo rurale), pur se è disciplinata dalla Regione Veneto con la l.r. 10.8.2012, n. 28, secondo l’amministrazione finanziaria, non è un’”attività connessa” non solo quando essa è esercitata in forma esclusiva o principale ma anche quando è prevalente rispetto alle attività agricole in termini di tempo di lavoro sommate con eventuali altre attività turistiche connesse con il settore primario.

In questa cornice, è evidente la presenza di una linea di demarcazione sempre più incerta tra l’attività agricola, che per l’imposizione applica il reddito agrario, e l’attività commerciale, che applica le regole del reddito d’impresa, anche se il legislatore ha previsto forme di tassazione agevolate per il settore dell’allevamento, dell’ortofloricoltura e delle attività connesse con gli artt. 56, comma 5, e 56-bis del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, nonché per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici derivanti prevalentemente da prodotti del fondo.

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2) Le linee della riforma fiscale nel settore agricolo

Il d.d.l. di delega intende estendere la regola di imposizione applicando la tariffa di reddito agrario anche alle attività agricole di coltivazione che sono esercitate su superfici prive di rendita catastale, quali le colture idroponiche (cioè la coltivazione di piante senza terra e grazie all’acqua nella quale vengono sciolte sostanze adatte a fare crescere le piante) e i sistemi di coltura in verticale (cioè le c.d. “vertical farm”). L’operazione, ovviamente, porterà all’identificazione di nuove classi di colture, da un lato, e, dall’altro, alla necessità di individuare una precisa linea di confine tra l’attività agricola e l’attività di impresa.

La finalità del legislatore è di continuare nel solco dell’evoluzione dell’attività agricola riconducendo i redditi relativi ai beni, anche immateriali, che derivano dalla coltivazione e dall’allevamento di animali che concorrono a tutelare l’ambiente e la lotta al cambiamento climatico nell’ambito dell’art. 2135 c.c., con la conseguenza di applicare la tariffa di reddito agrario.

Gli aggiornamenti catastali della qualità e delle classi di coltura iscritte in catasto con quelle che effettivamente sono presenti potranno essere effettuati con procedimenti digitali.

E’ prevista l’incentivazione dello svolgimento di attività agricole da parte di pensionati e di soggetti con reddito complessivo di ammontare modesto. L’operazione comporterà la revisione del regime fiscale dei terreni interessati. L’argomento, però, richiede anche un approfondimento tra la figura dell’hobbista e quella della partita IVA, con il connesso problema previdenziale.

Le novità proposte si allargano anche ai “redditi diversidi natura immobiliare inerenti al settore agricolo:

  • nel caso di plusvalenze realizzate a seguito di cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquisiti a seguito di donazione, come prezzo di acquisto sarà considerato quello che effettivamente è stato sostenuto dal donante;   la disposizione è penalizzante rispetto alle regole attuali le quali considerano il valore indicato nell’atto di donazione;
  • i terreni, anche edificabili (nonché le partecipazioni in società) potranno essere assoggettate, a regime, ad un’imposta sostitutiva applicando aliquote differenziate in relazione al periodo di possesso del bene. 
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Fonte immagine: Foto di Mircea Ploscar da Pixabay
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