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AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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IMPRESE CREATIVE: NUOVE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE ARTE E CULTURA

Imprese creative: nuove agevolazioni per il settore arte e cultura

Il Fondo per le PMI creative del MISE prevede 40 ML per finanziare gli imprenditori creativi. Vediamo i dettagli dal Decreto in GU del 2 febbraio

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Viene pubblicato in GU del 02.02.2022 n. 27, il Decreto del Mise del 19.11.2021 per il Fondo per le piccole e medie imprese creative a sostegno degli operatori del settore.

In particolare, potranno accedere a queste agevolazioni tutte le attività d’impresa dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative

  • all’architettura, 
  • agli archivi, 
  • alle biblioteche, 
  • ai musei, 
  • all’artigianato artistico, 
  • all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, 
  • al software, 
  • ai videogiochi, 
  • al patrimonio culturale materiale e immateriale, 
  • al design, 
  • ai festival, 
  • alla musica, 
  • alla letteratura, 
  • alle arti dello spettacolo.

SCARICA QUI LA TABELLA DEI CODICI ATECO BENEFICIARI 

La dotazione finanziaria prevista, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in via di prima applicazione, è così ripartita:

a) per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative: 28.000.000,00 euro di cui al capo II del decreto (di seguito si indicano i requisiti della agevolazione) 

b) per i Voucher per l'acquisizione di servizi specialistici erogati da imprese creative (di cui al Capo III del decreto): 10.000.000,00 euro; 

c) per le ulteriori misure a sostegno del sistema imprenditoriale del settore creativo (Capo IV del decreto): 2.000.000,00 euro.

1) Fondo imprese creative: beneficiari e requisiti

Possono beneficiare delle agevolazioni per la realizzazione dei programmi di investimento previsti:

a) le imprese creative; 

b) le imprese non costituenti imprese creative operanti in qualunque settore, fatte salve le limitazioni previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile di cui all’art. 6, partecipanti a progetti integrati con imprese creative, nella misura in cui consentito dall’art. 9, comma 3.

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese creative devono: 

a) essere classificabili come di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al regolamento GBER;

b) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio; 

c) svolgere almeno una delle attività economiche di cui all’allegato n. 1 al presente decreto, risultante dal registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono svolgere almeno una corrispondente attività, secondo le classificazioni dello Stato di residenza; in tal caso, lo svolgimento di attività previste nell’allegato 1 deve, comunque, risultare dal registro delle imprese entro i termini di cui alla lettera b);

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali;

e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; 

g) non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 6.

Attenzione al fatto che possono richiedere le agevolazioni di cui al presente capo le persone fisiche che intendono costituire una impresa creativa, purché esse, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore ai sensi dell’art. 16, comma 5, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni. Nel caso in cui i predetti soggetti non dimostrino l’avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

Le imprese creative già destinatarie di un provvedimento di concessione delle agevolazioni per i programmi di investimento previsti dall’art. 9 del decreto che si qualificano come start-up innovative o come PMI innovative, possono beneficiare, altresì, delle particolari condizioni disciplinate dall’art. 11 che di seguito si specificano.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998. 

La definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulle diverse linee di azione del Fondo disciplinate dai capi II e III è disposta con uno o più provvedimenti del Ministero.

2) Fondo imprese creative: iniziative e spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento volti alla creazione, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese creative. 

I programmi di investimento devono: 

a) prevedere spese ammissibili, ivi compresi quelle afferenti al capitale circolante di cui al comma 4, di importo non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, al netto di IVA; 

b) avere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui all’art. 17; 

c) riguardare, per le imprese costituite da non più di cinque anni al momento della presentazione della domanda di agevolazione di cui all’art. 16, l’avvio o lo sviluppo dell’impresa creativa ovvero, per le imprese costituite da più di cinque anni al momento della presentazione della predetta domanda, l’ampliamento o la diversificazione della propria offerta di prodotti e servizi e del proprio mercato di riferimento o l’introduzione di innovazioni ed efficientamento del processo produttivo

Le spese ammissibili, sostenute e pagate direttamente dall’impresa beneficiaria, riguardano:

a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;

b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, incluso l’acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso; 

c) opere murarie nel limite del 10% (dieci per cento) del programma complessivamente considerato ammissibile; 

d) esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% (cinquanta percento) delle spese e dei costi di cui alle lettere a) , b) e c) . 

Le esigenze di capitale circolante di cui al comma 4, lettera d) , devono essere coerenti con l’iniziativa valutata dal soggetto gestore e le relative agevolazioni concesse possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: 

a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci; 

b) servizi di carattere ordinario, diversi da quelli compresi nelle spese di cui al comma 4, lettera c) , strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa; 

c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing , housing / hosting; 

d) utenze;

e) perizie tecniche, spese assicurative connesse al progetto, fidejussioni bancarie connesse al progetto;

f) costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato che non benefici di alcun’altra agevolazione, anche indiretta, o a percezione successiva, impiegato nel programma di investimento.

Le agevolazioni per la realizzazione dei programmi di investimento di cui al presente Capo sono concesse, ai sensi e nei limiti della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile prevista dall’art. 6, fino a una percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari all’80 per cento, articolata come segue:

a) una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili nella forma del contributo a fondo perduto; 

b) una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili nella forma del finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero e della durata massima di dieci anni.

Qualora l’importo complessivo dell’agevolazione ecceda gli importi massimi di aiuto concedibili ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile prevista dall’art. 6, l’importo del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto. 

Il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse.

 

3) Fondo imprese creative: più vantaggi per le start up innovative

Le imprese creative beneficiarie delle agevolazioni previste dall’art. 10, che si qualificano come start-up innovative o come PMI innovative, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio aventi le caratteristiche richieste, possono richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso ai sensi del medesimo art. 10 in contributo a fondo perduto, nella misura e alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 e fatti salvi i limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell’art. 6. Si specifica che l'investimento nel capitale di rischio, attuato da investitori terzi, deve assumere la forma di investimento in equity , con le seguenti caratteristiche: 

a) essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro;

b) essere perfezionato entro cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 10. Ai fini del presente articolo, l’investimento nel capitale di rischio si intende perfezionato con il versamento all’impresa beneficiaria delle risorse destinate all’investimento stesso; 

c) essere di importo non inferiore a 20.000,00 euro;

d) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up innovativa o della PMI innovativa, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi- equity eventualmente sottoscritti; 

e) essere detenuto per un periodo non inferiore a tre anni. 

La richiesta di conversione delle agevolazioni può essere presentata dalle imprese  successivamente alla concessione delle agevolazioni per investimenti e riferirsi a una operazione di investimento nel capitale di rischio, avente le caratteristiche di cui al comma 2, che l’impresa abbia perfezionato o intenda perfezionare successivamente alla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni per gli investimenti di cui all’art. 10 e, comunque, entro il termine di cui al comma 2, lettera b) . 

Le richieste presentate a fronte di operazioni già perfezionate devono intervenire entro sei mesi dal perfezionamento; nel caso di richieste presentate a fronte di operazioni non ancora perfezionate il perfezionamento deve avvenire entro sei mesi dal provvedimento di accoglimento della richiesta di conversione. 

In tale ultimo caso, l’efficacia del predetto provvedimento resta comunque condizionata all’avvenuto perfezionamento entro il predetto termine. 

Il finanziamento agevolato è convertibile in contributo a fondo perduto per un importo pari al 50% delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, fino alla misura massima del 50% del finanziamento concesso. 

La restante quota di finanziamento agevolato è rimborsata dall’impresa beneficiaria secondo le modalità indicate ai commi 1 e 3 dell’art. 10. 

L’importo della quota di contributo a fondo perduto convertita ai sensi del presente articolo deve essere appostato in apposita riserva indisponibile. Tale riserva, per i primi cinque anni, potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite e/o per aumenti di capitale. Decorso il termine dei cinque anni, la riserva diventa disponibile ed eventualmente distribuibile ai soci.

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