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SUPER AMMORTAMENTO: COSA SUCCEDE IN CASO DI ACCETTAZIONE "TACITA" DELLE OPERE APPALTATE?

Super ammortamento: cosa succede in caso di accettazione "tacita" delle opere appaltate?

Super ammortamento 2022: quali sono gli effetti prodotti dall'accettazione "tacita" delle opere appaltate? Quali documenti servono per farlo valere? I chiarimenti delle Entrate

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Con la Risoluzione n.77 del 31 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in meirto agli effetti prodotti dalla cd. accettazione tacita delle opere appaltata - quando il committente non procede ad alcuna "formalizzazione" dell'accettazione delle opere realizzate dalle società appaltatrici - sulla disciplina del super ammortamento di cui all'articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 205.

Si ricorda che in linea di massima in un contratto di appalto a terzi, gli investimenti si considerano "effettuati" ai fini del Super bonus alla data di "ultimazione" della prestazione ai sensi dell'articolo 109 del TUIR, che è di regola individuata nel momento di "accettazione senza riserve" dell'opera dell'appaltatore. Per quanto riguarda dal punto di vista fiscale, l'ipotesi di accettazione tacita non è espressamente disciplinata dalle disposizioni legislative concernenti il super ammortamento, né risultano essere state fornite specifiche indicazioni nei documenti di prassi.

Entrando nel merito, la risoluzione 77/2021 ha chiarito che l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione (Corte di Cassazione sentenza n. 10582 del 2015 ) in tema di accettazione tacita - che, al pari dell'accettazione espressa, è ritenuta idonea a configurare il conseguimento di un ricavo o il sostenimento di un costo ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera b), del TUIR - debba essere applicato anche in materia di super ammortamento

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Per aggiornamenti segui il Dossier Super Ammortamento e Iper ammortamento 2019

1) Requisiti accettazione tacita per Super ammortamento

Ovviamente l'accettazione tacita deve risultare in modo incontrovertibile dal comportamento fattivamente posto in essere dalle parti negoziali e l'Agenzia ha ribadito come in questi casi, l'accettazione per facta concludentia non possa essere ostativa all'accesso al super ammortamento. In merito alle modalità con le quali provare la sussistenza dell'accettazione tacita, fermo restando che la questione va opportunamente appurata caso per caso, in base alle caratteristiche della singola fattispecie, possono risultare utili i seguenti chiarimenti.

  • per poter determinare l'esercizio di competenza del costo di un'opera appaltata, ai sensi dell'articolo 109 del TUIR - e, di conseguenza, il periodo d'imposta di "effettuazione" dell'investimento ai fini del super ammortamento - è necessario individuare il momento in cui è intervenuta l'accettazione "tacita", ossia, in base all'indirizzo della Suprema Corte, il momento in cui il committente ha espresso, attraverso comportamenti concludenti, la volontà di accettare l'opera oppure una volontà incompatibile con l'accettazione condizionata o con il rifiuto dell'opera stessa 
  • affinché possa configurarsi un'accettazione tacita è necessario che il committente abbia ricevuto la consegna dell'opera senza averne contestato vizi o difetti, oppure senza riservarsi di effettuarne la verifica in un momento successivo. Pertanto, il contribuente dovrà fornire elementi e documentazione per dare "certezza" alla data di presa in consegna, senza riserve, delle opere e, quindi, per dimostrare che l'accettazione tacita sia intervenuta in un determinato periodo d'imposta.

2) Documenti utili ai fini dell'accettazione tacita per il Super ammortamento

A tal fine potrebbe risultare utile la produzione, a titolo esemplificativo, dei seguenti documenti:

  • bilanci d'esercizio, libri contabili e registro dei beni ammortizzabili(o analogo), dai quali si possa desumere: 
    • il momento in cui i beni agevolabili sono stati iscritti in contabilità; 
    • l'esercizio in cui sono stati iscritti nello stato patrimoniale e sono stati ammortizzati (civilisticamente e fiscalmente) per la prima volta; 
    • il periodo d'imposta in cui sono entrati in funzione; 
    • l'esistenza di eventuali fondi rischi per contenziosi con le imprese appaltatrici; ecc.; 
  • scambi di documentazione tra il committente e l'impresa appaltatrice relativamente alle opere in questione, dai quali si potrebbero trarre informazioni specifiche riguardanti l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori, la loro consegna, eventuali contestazioni riguardanti la sussistenza di vizi e/o difetti, incompletezze di esecuzione, errori, sul mancato rilascio di nulla-osta, autorizzazioni, certificazioni, ecc.; 
  • fatture relative alle utenze, dalle quali si potrebbe valutare la dinamica temporale dei consumi di energia elettrica / gas / acqua e si potrebbero trarre elementi utili per determinare il momento in cui è iniziata l'attività del bene oggetto dell'appalto.

La data di accettazione tacita delle opere, determinata in base ai criteri e ai documenti sopra esposti, costituisce, ai fini del super ammortamento, il momento di "effettuazione" dell'investimento, che "incardina" il bene agevolabile nella disciplina agevolativa pro tempore vigente.

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 31.12.2021 n. 77
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