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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA: IRPEF, IRAP E IVA, VEDIAMO QUANDO È POSSIBILE

Dichiarazione integrativa: IRPEF, IRAP e IVA, vediamo quando è possibile

La dichiarazione integrativa permette di correggere errori formali e sostanziali. Vediamo come e quando presentarla

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La dichiarazione integrativa è permessa dalla legislazione vigente al fine di regolarizzare spontaneamente omissioni ed errori suscettibili di compromettere l’attendibilità, l’esattezza e la completezza dell’informativa resa all’Agenzia delle Entrate.

La correzione è finalizzata sia a porre rimedio agli errori formali, sia a sanare gli errori sostanziali che incidono sulla determinazione del tributo.

È possibile distinguere due fattispecie di rettifica delle dichiarazioni, a seconda del momento in cui avviene la “sostituzione” della dichiarazione. 

In particolare:

  • qualora la nuova dichiarazione sia presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione da modificare, non si tratterà di una dichiarazione integrativa in senso stretto, bensì di dichiarazione correttiva nei termini
  • si parlerà di dichiarazione integrativa in senso stretto quando la rettifica o integrazione avviene oltre la scadenza ultima stabilita per la presentazione della dichiarazione oggetto di modifica. 

La nuova dichiarazione sostituisce quella precedentemente presentata ed è redatta utilizzando i prestampati ministeriali approvati per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione da correggere, avendo cura di compilare le apposite caselle, collocate nel frontespizio, relative all’indicazione che si tratta di una dichiarazione correttiva/integrativa. 

L’istituto della dichiarazione integrativa è regolato 

  • dall’art. 2 comma 8, 8-bis e 8-ter D.P.R. 322/1998, relativamente alle dichiarazioni inerenti alle imposte sul reddito, Irap, ed alle dichiarazioni del sostituto d’imposta; 
  • dall’art. 8, comma 6-bis, 6-ter e 6-quater, D.P.R. 322/1998, per quanto concerne la dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Il termine di presentazione coincide con il termine di decadenza dell'attività di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ossia con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione. 

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1) Quando si può presentare la dichiarazione integrativa

Presupposto affinché trovi applicazione la disciplina è l’esistenza di una dichiarazione validamente presentata.

Si ricorda che la dichiarazione è considerata valida se risulta: 

  • tempestiva, ossia presentata nei termini di legge o, comunque, non oltre 90 giorni dal termine di presentazione previsto dalla legge; 
  • redatta utilizzando stampati conformi ai modelli approvati annualmente dall’Amministrazione Finanziaria; 
  • sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale

La regolarizzazione della posizione del contribuente avviene mediante: 

  • la presentazione della dichiarazione integrativa, 
  • il versamento delle imposte dovute corrispondenti al (eventuale) maggior debito/minor credito utilizzato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato; 
  • il pagamento delle sanzioni previste per la specifica violazione, ridotte per effetto del ravvedimento.

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2) Come si compila la dichiarazione integrativa

La compilazione della dichiarazione integrativa dovrà contenere necessariamente, innanzitutto, le indicazioni obbligatorie da riportare nel frontespizio. 

In particolare, nel modello di dichiarazione dei redditi, occorrerà compilare le caselle:

  1. “Dichiarazione integrativa” 
  2. ovvero “Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)”.

La casella “Dichiarazione integrativa” deve essere compilata, alternativamente, con i codici:

  • codice ‘1’ per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minor reddito o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito; 
  • codice ‘2’ per il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate.

La casella “Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)” deve essere invece barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-ter, del d.P.R. n. 322/1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. (in questa ipotesi, la dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione). 

Nel caso in cui, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, la dichiarazione contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere compilata la casella “Dichiarazione integrativa”. 

Inoltre, con particolare riferimento alle dichiarazioni integrative Redditi SC ed al modello IRAP, vi è una terza casella che consente la presentazione della “Dichiarazione integrativa errori contabili”.

Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 

3) La dichiarazione integrativa 730

Per quanto concerne il modello 730, andrà compilata la casella “730 integrativo” indicando i seguenti codici: 

  • codice ‘1’, se l’integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario; 
  • codice ‘2’, se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”; 
  • codice ‘3’ se l’integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” sia i dati relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario. 

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4) La dichiarazione integrativa IVA

Per quanto concerne l’integrativa in campo IVA, occorrerà compilare la casella “Dichiarazione integrativa”, con i seguenti codici: 

  • codice 1’ per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile;
  • codice 2’ per rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate
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