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IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PENSIONI ESTERE

Il trattamento fiscale delle pensioni estere

Dal concetto di residenza fiscale alla dichiarazione dei redditi e al credito d'imposta: breve sintesi della tassazione delle pensioni estere

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La disciplina delle imposte sul reddito delle persone fisiche, contenuta nel Titolo I del TUIR, definisce all’art.1 il presupposto dell’IRPEF quale: “il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art.6”. Le categorie reddituali sono le seguenti: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo, redditi di lavoro dipendente, redditi di impresa, redditi diversi. 

L’art. 2 definisce come soggetti passivi dell’imposta “le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello stato” introducendo il concetto di residenza fiscale e distinguendo tra i soggetti fiscalmente residenti in Italia e quelli che non lo sono. 

Il principio della Worldwide Taxation o criterio dell’utile mondiale stabilisce che i redditi dei soggetti residenti sono tassati ovunque prodotti mentre, quelli dei soggetti non residenti, sono tassati solo se prodotti in Italia.

Un soggetto è considerato residente all’Estero, esclusivamente ai fini fiscali, quando:

  • Non è iscritto nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più di sei mesi (cioè 183 giorni o 184 negli anni bisestili);
  • Non ha avuto domicilio o residenza ai sensi del codice civile per più della metà dell’anno. 

La mancanza di uno solo di questi requisiti determina la residenza fiscale in Italia del soggetto. 

1) Le Pensioni Estere

Occorre distinguere tra pensioni corrisposte a soggetti residenti in Stati esteri da enti residenti nel territorio dello stato e pensioni corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero e percepite da un soggetto residente in Italia. 

Nel primo caso la regola generale che opera è quella della tassazione del reddito in Italia anche se, con molti Stati esteri, sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito le quali hanno come obiettivo l’eliminazione dell’onere della doppia imposizione ma anche l’eliminazione della tassazione discriminatoria e la collaborazione tra Amministrazioni finanziare per contrastare l’evasione. 

Nel caso di specie, tali Convenzioni prevedono che le pensioni siano tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni corrisposte a dipendenti pubblici o a lavoratori privati. Il soggetto residente all’Estero può richiedere l’applicazione delle Convenzioni per evitare la doppia imposizione al fine di ottenere la detassazione della pensione italiana oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole presentando apposito modello alla sede Inps che gestisce la prestazione erogata. 

Nel secondo caso occorre, in primis, definire cosa si intende per Pensioni Estere.

Si definiscono Estere, le pensioni corrisposte ad un soggetto residente in Italia, da un ente pubblico o privato residente all’Estero, a seguito del lavoro ivi prestato. Anche in questo caso si ricorre alle Convenzioni contro la doppia imposizione, ove presenti, distinguendo tra pensioni estere pubbliche e pensioni estere private. 

  • Le pensioni pubbliche, cioè quelle erogate da uno Stato estero o da una suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale, generalmente, sono imponibili solo nello Stato da cui provengono (tassazione del reddito nello stato della fonte);
  • Le pensioni private sono quelle erogate da enti ed istituti previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. Tali pensioni sono imponibili, solitamente, solo nel Paese di residenza del beneficiario.

 

In linea di massima, le modalità di tassazione delle pensioni estere sono le suddette, tuttavia la disciplina può essere diversa a seconda di quanto previsto delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i vari Paesi esteri. 

 In particolare, in base alle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni, si riporta una tabella di sintesi:

Paese

Tassazione delle pensioni pubbliche

Tassazione delle pensioni private

Argentina, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Venezuela

Sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha nazionalità italiana. 

Sono assoggettate a tassazione solo in Italia. 

Belgio, Germania

Sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera, la pensione viene tassata solo in tale Paese. 

Sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Francia

Sono normalmente tassate solo in Francia. Se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese, sono tassate solo in Italia.

Secondo una regola generale, sono tassate solo in Italia. Tuttavia le pensioni che la Convezione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati. 

Australia

Sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada

Sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera 12.000 dollari canadesi o l’equivalente in euro. Se tale limite viene superato, le pensioni sono tassabili sia in Italia che in Canada e in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada. Se siano state percepite pensioni canadesi di “sicurezza sociale” allora queste sono tassabili esclusivamente in Canada. 

Sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera 12.000 dollari canadesi o l’equivalente in euro. Se tale limite viene superato, le pensioni sono tassabili sia in Italia che in Canada e in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada. Se siano state percepite pensioni canadesi di “sicurezza sociale” allora queste sono tassabili esclusivamente in Canada.

Svizzera

Sono tassate solo in Svizzera se il contribuente ha la nazionalità svizzera; in caso contrario, sono tassate in Italia. 

Sono tassate solo in Italia. 

Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) o le rendite SUVA non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

2) Dichiarazione dei redditi e credito d’imposta

Le pensioni estere devono essere dichiarate nella Sezione I del quadro C del Modello 730 ovvero nel quadro RC del Modello Redditi Persone Fisiche.

Devono essere dichiarate le pensioni percepite da soggetti residenti in Italia prodotte in un Paese estero con il quale: 

 

  • Non esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni; 
  • Esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero; 
  • Esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia. 

 

Nei primi due casi, il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165 TUIR. Tale credito d’imposta non può superare la quota IRPEF relativa al reddito estero. 

Nel terzo caso, se i redditi sono tassati anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d’imposta ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero attraverso una richiesta alle autorità estere competenti in base alle procedure stabilite da queste. 

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